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Le misure finanziarie e fiscali a sostegno delle imprese

FOCUS FARMACIA

Le misure finanziarie e fiscali a sostegno delle imprese

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Con il contributo di

Dompé

Prendiamo in esame, con Arturo Saggese, commercialista in Punto Farma srl, tutte le misure di sostegno finanziario alle farmacie, le proroghe per le scadenze di pagamento, le sospensioni di adempimenti, le detrazioni

1 aprile 2020

di Laura Benfenati

Clicca play per guardare il video-abstract dei contenuti (durata: 2 minuti)

  • Tra le prime misure del decreto cosiddetto “Cura Italia” si prevede un’indennità di lavoro autonomo o lavoro a termine riconosciuta ai collaboratori. Non tutti coloro che lavorano in farmacia però ne possono beneficiare: a chi è riservata?

Gli articoli dal 27 al 29 del decreto 18/2020 prevedono l’introduzione, per il solo mese di marzo, di una “indennità” pari a 600 euro, non concorrente alla formazione del reddito, diretta ad alcune categorie di lavoratori. Quelle che possiamo ricordare, più vicine al mondo della farmacia, sono i liberi professionisti con partita Iva e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata Inps. Pertanto restano esclusi i soggetti a partita Iva non iscritti all’Inps, bensì a una cassa privata, quali, per esempio, i farmacisti “a partita Iva” iscritti solo all’Enpaf. Potrebbero essere inclusi gli altri collaboratori in forma autonoma, iscritti dunque all’Inps.

  • È inoltre previsto un bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti: ne possono usufruire anche tutti i collaboratori in farmacia? In che modo è rapportato alle giornate di lavoro effettive?

Il decreto prevede, in favore di dipendenti, con un reddito complessivo da lavoro dipendente rilevato nell’anno precedente inferiore a 40mila euro, un premio, da erogarsi per il solo mese di marzo, pari a 100 euro. Anche in questo caso, la somma non andrà a concorrere alla formazione del reddito e sarà ragguagliato al numero di giorni effettivamente lavorati nel corso del mese di marzo.

  • Il bonus baby sitter riservato a operatori sanitari riguarda anche i farmacisti dipendenti e titolari?

Al fine di sostenere le famiglie, vista la chiusura delle scuole per l’epidemia da Covid-19, è stato previsto un voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, nella misura massima di 600 euro, che sarà erogato attraverso il libretto di famiglia telematico Inps. Tale misura vale per tutti i dipendenti del settore pubblico o privato, i collaboratori iscritti alla gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all’Inps, con figli di età non superiore a 12 anni. Pertanto direi che sicuramente vale per i farmacisti dipendenti e potrebbe valere altresì per gli amministratori di srl in capo alle quali insista la titolarità di una o più farmacie. Si ricorda che se almeno un genitore lavora in modalità smart working o sono previsti altri strumenti di sostegno al reddito, la misura non è applicabile. L’alternativa al voucher è costituita dal congedo familiare straordinario fino a 15 giorni.

  • Quali sono le misure di carattere finanziario, a favore delle imprese, previste dal decreto?

L’articolo 56 del “Cura Italia” introduce di fatto una moratoria, fino al termine del 30 settembre, finalizzata a superare la fase di possibile crisi legata al blocco delle attività o alla frenata delle stesse legata al periodo di lock down. Mediante una richiesta al proprio istituto di credito si potrà, di fatto, sospendere il pagamento rateale (o anche non rateale) dei finanziamenti (o dei leasing) fino alla data del 30 settembre. Inoltre il provvedimento prevede che le linee di credito accordate “sino a revoca” (tipico è il “fido di cassa”) non possano essere oggetto di revoca fino al 30 settembre 2020.

  • Quali proroghe di scadenze di pagamento sono previste?

Restano sospesi tutti gli adempimenti fiscali di periodo (diversi da versamenti) scadenti nel periodo intercorrente tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Gli stessi potranno essere eseguiti entro il 30 giugno 2020 senza l’applicazione di sanzioni.
Per tutti i soggetti esercenti arti e professioni e attività di impresa (quindi anche le farmacie), con un volume d’affari sviluppato nel periodo di imposta precedente non superiore a 2 milioni di euro, restano sospesi tutti i versamenti da eseguirsi in autoliquidazione nel periodo che va dall’8 marzo al 31 marzo (ritenute fiscali, ritenute previdenziali dipendenti e collaboratori, Iva).
Per gli esercenti arti e professioni e titolari di reddito di impresa con sede nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza, Cremona, la possibilità di non pagare si estende a tutti a prescindere dal volume d’affari. Non mi risulta che sia stata considerata la Provincia di Brescia, in questo elenco. La stessa andrebbe inserita in elenco, stante l’incidenza pesantissima del contagio in questa zona. Il pagamento alla data del 31 maggio potrà comunque essere eseguito in unica soluzione o in cinque rate di pari importo.
Sono altresì sospesi i termini di versamento scadenti tra l’8 marzo e il 31 maggio derivanti da carichi affidati all’agente della riscossione (parliamo dunque di cartelle di pagamento, avvisi di addebito, atti di accertamento esecutivi). Il pagamento potrà essere eseguito entro il 30 giugno 2020. Restano differite sino al 31 maggio anche le rate derivanti da rottamazione ter o “saldo e stralcio”.

  • C’è anche un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti: quali sono i dettagli?

All’articolo 64 viene introdotto questo nuovo credito di imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta in attività di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (fino a un massimo di 20mila euro per beneficiario). Questa agevolazione vale per tutti gli esercenti attività di impresa (farmacie comprese) e arti e professioni. Per le modalità di richiesta, attendiamo gli adeguati provvedimenti attuativi

  • Ci sono altri punti del decreto da segnalare ai farmacisti?

Si, ricordiamo quelli di maggiore interesse per le farmacie.

È stata introdotta, per le persone fisiche, la possibilità di detrarre (nella misura del 30 per cento) dall’imposta lorda le erogazioni liberali fatte a Stato, Regioni, enti locali, fondazioni, associazioni, finalizzate a contenere e gestire l’emergenza Covid-19, fino a un limite di 30mila euro.

Le erogazioni liberali eseguite poi da titolari di reddito di impresa (farmacie), con le medesime finalità, restano deducibili dal reddito di impresa.

Ricordiamo che anche l’attività dell’amministrazione finanziaria legata a controllo, accertamento, contenzioso resta sospesa dall’8 marzo e sino al 31 maggio. Si ricorda, tuttavia, che i termini di prescrizione e decadenza relativa alla attività degli uffici, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno oggetto di sospensione dei termini, vengono prorogati sino al 31 dicembre 2022.

Doverosa è stata poi la sospensione dei termini di tutti i procedimenti amministrativi: per il computo dei termini perentori o ordinari, infatti, non si terrà conto del periodo intercorrente tra il 23 febbraio e il 15 aprile.

Per le società di capitali (e quindi per tutte le farmacie la cui titolarità resta in capo a srl), in deroga agli articoli 2.364 e 2.478-bis del Codice civile, si è previsto di poter convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro il maggior termine dei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, avendo peraltro la possibilità (in deroga a quanto previsto dallo statuto) di poter far esercitare il diritto di voto in via elettronica o per corrispondenza intervenendo in assemblea anche con mezzi di telecomunicazione.

La situazione è in costante divenire e nel breve verranno introdotte costantemente nuove misure, finalizzate da un lato a cristallizzare il più possibile la situazione, non arrecando danno o complicazioni alle imprese, e dall’altro a introdurre incentivi o strumenti utili a favorire la ripresa di tutti i comparti dell’economia del Paese.

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