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Nuove regole per la farmacia dei servizi

DOMPÉ TALKS

Nuove regole per la farmacia dei servizi

Quali limiti normativi regolano i servizi e le tecnologie nei cui confini si muove oggi la farmacia? Di questioni legali legate alla grande trasformazione che interessa il settore si è parlato con gli avvocati Lombardo e Cosmo al terzo appuntamento di Dompé Talks

28 aprile 2022

di Claudio Buono

La pandemia ha reso normale l’uso di nuove tecnologie che facilitano il rapporto del farmacista con il cliente/paziente. Esistono però paletti normativi, sia a livello nazionale sia a livello europeo, di cui il titolare deve assolutamente tenere conto se non vuole incorrere in inconvenienti di carattere giuridico. Di questo tema si è discusso al terzo appuntamento di Focus Farmacia-Dompé Talks: La nuova farmacia dei servizi: vaccinazioni, web e social, home delivery – Questioni legali con gli avvocati Quintino Lombardo e Silvia Cosmo, dello studio legale HPW Franco, Lombardo, Cosmo.

La farmacia sempre più al centro di una rivoluzione digitale

Lombardo, nel suo intervento introduttivo, ha fornito le coordinate di un fenomeno attuale che vede la farmacia protagonista di una grande trasformazione (home delivery, click&collect, nuove app e nuovi servizi…), a cui la pandemia ha dato certamente un forte impulso. Occorre però capire come questi strumenti possano essere al servizio della professione del farmacista senza usurparne il ruolo. «La rivoluzione in atto sta interessando la farmacia anche dal punto di vista normativo», ha evidenziato Lombardo, aggiungendo che si tratta di un processo in pieno sviluppo che vede un nuovo modo di intendere la professione, orientato ai servizi e non più soltanto alla dispensazione. Un disegno che si va concretizzando anche sulla spinta del DM 71 – il provvedimento legislativo che disegna i nuovi standard dell’assistenza territoriale in cui le farmacie avranno un ruolo ancora più importante di quello che già oggi ricoprono – e sull’avvento del Fascicolo sanitario elettronico, il cui utilizzo all’interno del processo di riorganizzazione dell’assistenza sanitaria coinvolgerà sempre più le farmacie.

Altro aspetto di rilievo è quello tecnologico: la rete delle farmacie è già ampiamente informatizzata, si tratta però di accentuare questa vocazione, metterla a sistema con gli altri professionisti sanitari e indirizzare ancora di più i farmacisti verso la formazione, non solo su questioni di natura sanitaria ma anche tecnologica, così da offrire un aggiornamento costante sull’utilizzo dei nuovi applicativi.

La deontologia prima di tutto

È toccato poi a Silvia Cosmo raccontare come la deontologia governi anche un ambito già di per sé molto regolamentato come quello delle pubblicità e dell’informazione sanitaria: «Non si può improvvisare, ci sono vincoli da rispettare. Anche sui social, che – non dimentichiamolo – fungono da vera e propria vetrina della farmacia», ha chiarito fin da subito. Nel caso della farmacia, la comunicazione commerciale deve rispondere a principi di correttezza, veridicità, trasparenza e quindi non deve mai risultare ingannevole nei confronti del cliente/paziente. Per quanto riguarda il prodotto, è consentita solo la pubblicità di farmaci non soggetti a prescrizione medica, che deve sempre essere autorizzata. Non serve l’autorizzazione per le pagine web della farmacia solo se ci si limita a mostrare sulla vetrina virtuale fotografie o rappresentazioni grafiche dell’imballaggio esterno o del confezionamento primario dei medicinali (in pratica, a parte l’immagine della confezione, non deve essere presente alcun messaggio pubblicitario), l’indicazione del prezzo e di eventuali sconti (da praticare senza differenziazioni) e il foglietto illustrativo. Cautela nel promuovere gli integratori: non possono essere trasmessi messaggi fuorvianti circa la natura del prodotto pubblicizzato, presentandolo come dotato di proprietà terapeutiche o farmacologiche.

Cosmo ha concluso il suo intervento parlando di un tema molto sentito, quello della pubblicità on line al di fuori dei confini nazionali. «Non esistendo una giurisdizione uniforme a livello europeo nell’ambito del commercio dei farmaci on line – ha spiegato – la Corte di giustizia Ue fa prevalere le norme nazionali contro le pubblicità delle farmacie su web estere. In altre parole, se una farmacia on line conduce attività di promozione di prodotti e offerte al di fuori dei propri confini, deve rispettare le norme di quella nazione. Occorre perciò fare attenzione, perché in un altro Paese è possibile incorrere in alcuni limiti imposti dalla legislazione locale».

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