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Cannabis: intervista al presidente di Federdolore per fare chiarezza

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Cannabis: intervista al presidente di Federdolore per fare chiarezza

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Federdolore evidenzia i rischi legati all'automedicazione e indirizza un documento ai medici con raccomandazioni per la prescrizione della cannabis terapeutica. Il presidente De Carolis: "Puntiamo all'informazione corretta anche ai pazienti. La cannabis light non può sostituire quella terapeutica".

27 maggio 2019

di Carlo Buonamico

Il fenomeno dei negozi smart che vendono prodotti a base di cannabis sta prendendo piede anche in Italia. Il prodotto, comunemente noto come cannabis “light”, è molto diverso dalla cannabis “terapeutica” usata in ambito medico. E, complice la difficoltà dei pazienti affetti da malattie che provocano molto dolore a raggiungere i centri autorizzati a prescriverla, si sta diffondendo il ricorso all’automedicazione attraverso l’assunzione di cannabis light. Questo l’allarme lanciato da Federdolore, che ha indirizzato ai medici un vademecum con gli accorgimenti da tenere presenti nel dialogo con il paziente. iFarma ha intervistato il presidente Giuliano De Carolis per fare chiarezza.

Quali sono le principali differenze tra cannabis medica e cannabis light?
La cannabis medica viene coltivata e prodotta in Italia in ambiente estremamente controllato a Firenze presso l’Istituto chimico-farmaceutico del ministero della Difesa. Vengono selezionate le varietà di cannabis più adatte a produrre i principi attivi utili in campo medico e le piante sono coltivate in serre e con terreni specifici in ambiente quasi sterile, per garantire una qualità altissima del prodotto. Solo questa è la cannabis che può essere usata in ambito medico. Viceversa, non vi sono controlli specifici sulla qualità della cannabis light, che quindi non può essere utilizzata a scopo medico terapeutico. Un’altra sostanziale differenza è la concentrazione di sostanze psicotrope contenute: la cannabis light presenta quantità infinitesimali di Thc (tetraidrocannabinolo) inferiori allo 0,6%, mentre in quella terapeutica la concentrazione di questo principio attivo è decisamente superiore potendo arrivare fino al 20% e oltre. Senza dimenticare che la cannabis terapeutica deve sempre essere prescritta da un medico, che decide il tipo di cannabis terapeutica e la relativa concentrazione di Thc più adatta al singolo paziente, e può essere dispensata solo nelle farmacie ospedaliere e in quelle territoriali autorizzate.

La cannabis light può sostituire quella medica nel trattamento del dolore?
Assolutamente no. Le concentrazioni di Thc presenti nella versione light sono troppo limitate per riuscire ad alleviare il dolore determinato da specifici quadri clinici. Inoltre questo tipo di cannabis light (la cui produzione è normata dalla legge 242/2016) ne consente solo un uso alimentare, cosmetico, come materia prima per l’industria o come fertilizzante. Pertanto non è assolutamente contemplato l’uso medico.

Da cosa deriva il fatto che i pazienti pensino di dover ricorrere all’uso della cannabis light, invece che a quella terapeutica?
Credo sia un problema di accessibilità e di scarsa conoscenza. Per poter accedere alla cannabis terapeutica il paziente deve trovare un centro di terapia del dolore e affidarsi al medico specialista che, in ultima analisi, è l’unica persona che può decidere se prescrivere o meno una terapia antidolorifica con cannabis.
Ad oggi i centri prescrittori non sono moltissimi, anche se via via si stanno diffondendo sul territorio nazionale. Sul sito www.federdolore-sicd.it è possibile trovare la mappa italiana dei centri di Terapia del Dolore a cui rivolgersi per trovare un aiuto.

Di fatto c’è anche una variabilità territoriale in termini di rimborsabilità della cannabis terapeutica da parte del Ssn…
La situazione italiana è tipicamente a macchia di leopardo. Alcune regioni prevedono la prescrivibilità della cannabis all’interno del piano terapeutico, coprendone i costi con il Servizio sanitario regionale. In altre zone invece, a fronte della possibilità prescrittiva, il paziente deve pagare la terapia di tasca propria.
Un’altra criticità è rappresentata dal fatto che in alcuni momenti c’è scarsità di prodotto. Ciò è dovuto al fatto che l’unico produttore autorizzato a coltivare la cannabis terapeutica in Italia è l’Istituto chimico-farmaceutico di Firenze. Si cerca di riparare alla situazione acquistando prodotto dall’estero: l’anno scorso il ministero della Difesa ha aperto un bando per l’acquisto di 100 chili di cannabis terapeutica pari a una spesa di circa 600 mila euro.

Federdolore ha stilato un documento sulla prescrizione della cannabis terapeutica (consultabile qui) diretto ai medici specialisti nella terapia del dolore: quali sono le principali raccomandazioni?
Evidenziamo la necessità di fare estrema attenzione ai dosaggi del Thc, perché possono presentarsi possibili effetti collaterali. Ad esempio, in pazienti con patologie cardio-polmonari, con insufficienza epatica o renale, con disordini psichiatrici o pregresse storie di abuso di sostanza psicotrope o alcol. Aspetti che erano già espressi nel decreto legge 2015 del ministero della Salute quando fu emanata la legge sull’uso terapeutico della cannabis. Come Federdolore abbiamo ripreso il decreto legge e abbiamo constatato con l’esperienza clinica degli ultimi 4 anni gli aspetti a cui il prescrittore deve fare maggiormente attenzione nella fase di prescrizione. Un altro punto molto importante è l’informazione al paziente relativamente alle accortezze da tenere presenti quando si stia seguendo una terapia del dolore con cannabis. Ad esempio, in caso di guida di autoveicoli o di porto d’armi. Come società scientifica abbiamo prodotto uno specifico documento di consenso informato per rendere ben presenti al paziente le possibili ripercussioni, non secondari nella vita quotidiana, collegati a questo tipo di terapia.

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