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La farmacia rurale nell’emergenza

FOCUS FARMACIA

La farmacia rurale nell'emergenza

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Con il contributo di

Dompé

Cerchiamo di chiarire, con l'aiuto dell’avvocato Quintino Lombardo, i dubbi dei farmacisti rurali, che sanno di essere il cuore delle loro comunità e quindi l'anello più prezioso ma anche più in difficoltà, in questo momento, della rete delle farmacie.

27 marzo 2020

di Laura Benfenati

  • C’è secondo lei la possibilità in questo momento per la farmacia rurale di lavorare a battenti chiusi?

 Credo che occorra partire dal ragionamento suggerito nei giorni scorsi dalla Lombardia e dal Lazio e poi a seguire anche da altre Regioni. In linea generale e salvo diversa ordinanza dell’Autorità sanitaria, le farmacie non possono scegliere le modalità di apertura al pubblico, il servizio a battenti chiusi è un’eccezione consentita dalla legge regionale solo per specifici momenti di funzionamento della farmacia, per lo più il servizio notturno. Però i Dpcm di attuazione delle misure di contrasto all’epidemia da Covid-19 impongono alla farmacia, questo è chiarissimo e ribadito in ogni possibile occasione, di lavorare con la garanzia della distanza interpersonale di almeno un metro: ciò significa che occorre organizzare l’ingresso della clientela secondo modalità dirette a evitare assembramenti sia all’interno che all’esterno dell’esercizio. Anche il personale della farmacia deve poter contare sul distanziamento corretto. Se c’è una situazione particolare in cui il titolare o il direttore si rende conto che non è possibile garantire l’ordinato svolgimento dell’attività della farmacia in sicurezza, la scelta dei battenti chiusi può diventare opportuna se non addirittura necessaria. Questo dipende dalla situazione concreta, pensiamo per esempio a una farmacia rurale dagli spazi ristretti, con un personale limitato e non sufficiente a gestire un flusso di clienti che, in quella situazione, non si riesca a disciplinare. Allora penso che il titolare possa valutare la situazione e decidere di lavorare a battenti chiusi, avvisando la Asl di ciò che accade e delle decisioni assunte: non dubito che si tratterà di situazioni eccezionali, perché normalmente i battenti chiusi hanno una logica, anche economica e non solo professionale, con l’utenza rarefatta del notturno. Però purtroppo non viviamo tempi normali e l’emergenza di questi giorni richiede intelligenza e orientamento al risultato: le farmacie devono assolutamente restare aperte, il distanziamento deve essere garantito, gli assembramenti evitati, la clientela deve accedere in sicurezza, il personale è impegnato al massimo e deve lavorare con tutta la serenità possibile. È poi chiaro che nelle settimane che ci aspettano le farmacie funzioneranno in un contesto di vita sociale completamente diverso dall’ordinario e quindi, più in generale, sarebbe utile potessero disporre di ogni possibile flessibilità organizzativa: penso per esempio anche ai contesti urbani difficili, se tutto è chiuso dalle 18 e la città è deserta, come auspicabile, disporre il lavoro a battenti chiusi potrebbe essere opportuno anche contro le rapine. Speriamo che presto dalle Autorità sanitarie di tutto il Paese arrivino istruzioni inequivocabili.

  • Una delle principali preoccupazioni dei titolari è garantire la continuità del servizio farmaceutico: chi sostituisce il titolare unico rurale che si dovesse ammalare?

Per assicurare l’apertura della farmacia nel caso di malattia del titolare, quando non si trovasse più materialmente in grado di seguire l’andamento dell’esercizio, lo strumento più opportuno è la nomina di un sostituto direttore, come previsto dall’art. 11 della legge n. 475/1968. Il direttore può essere un collaboratore della farmacia oppure un farmacista professionista, che accetti l’incarico e con il quale il titolare conclude opportuni accordi economici: il compenso o un’eventuale partecipazione agli utili o addirittura l’intera conduzione economica dell’azienda. Alla nomina si procede con una comunicazione del titolare della farmacia all’Azienda sanitaria locale, con la sottoscrizione per accettazione del farmacista direttore sostituto, il quale deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti di legge per l’incarico: iscrizione all’albo dei farmacisti e idoneità alla titolarità (almeno un biennio di pratica professionale o superamento della prova a quiz al concorso ordinario). Ovviamente occorre anche allegare la certificazione medica necessaria alla dimostrazione delle condizioni di salute del titolare. Si è discusso qualche volta se per il direttore l’idoneità alla titolarità fosse necessaria, ma credo che oggi la risposta debba essere positiva, alla luce del nuovo testo dell’art. 7 della legge n. 362/1991, come novellato dalla legge n. 124/2017, che prevede l’idoneità per il direttore che conduce la farmacia di cui è titolare una società. Nonostante si registri qualche opinione diversa, la nomina è efficace subito, dal momento della comunicazione alla Asl, la quale è chiamata semplicemente a prendere atto dell’intervento del nuovo direttore; non si tratta di un atto giuridico a efficacia condizionata all’emissione del provvedimento amministrativo, perché non stiamo parlando di un trasferimento di titolarità.

  •  E che cosa si può fare se il titolare non ha dipendenti disponibili all’incarico, per evitare che il servizio venga interrotto?

Innanzitutto, nel caso malaugurato di un problema di salute grave con necessità di quarantena del titolare, e magari coinvolgimento anche di collaboratori della farmacia, la chiusura per forza maggiore della farmacia deve essere immediatamente comunicata sia alla Asl che al Sindaco. A questo punto ovviamente si dovrà disporre la sanificazione urgente dell’esercizio e poi, immagino, delle due l’una: se il titolare nel frattempo ha trovato un direttore sostituto al quale affidare l’azienda, la farmacia riaprirà sotto la responsabilità di quest’ultimo; altrimenti occorrerà trovare soluzioni alternative.

  • A quali soluzioni fa riferimento?

Secondo me la più agevole da praticare, almeno sotto l’aspetto giuridico e anche pratico, è l’apertura urgente di un dispensario farmaceutico, perché la norma di cui all’art. 1 della legge n. 221/1968 prevede tale presidio per le situazioni delle località minori in cui non sia aperta la farmacia prevista in pianta organica. Il procedimento di apertura del dispensario normalmente è molto snello, si può procedere in tempi rapidi, con locali che abbiano i minimi requisiti d’igiene. Si può far riferimento al titolare della farmacia più vicina (la norma riporta un criterio di preferenza per quest’ultimo), che sia disponibile ad assumerne la gestione, oppure interpellare i titolari delle farmacie delle vicinanze, con o senza l’avvio di una procedura d’evidenza pubblica per la selezione dell’assegnatario. All’istituzione del dispensario, secondo me, e a prescindere dalle previsioni di eventuali leggi regionali, dovrebbero sempre provvedere i Comuni, ai quali dopo la riforma Monti è stata riconosciuta la competenza generale in materia di pianificazione territoriale del servizio farmaceutico, essendo invece venuta meno la competenza regionale. Lo stato di emergenza sanitaria, d’altra parte, potrebbe giustificare anche l’uso del potere d’ordinanza contingibile e urgente da parte del Sindaco, quale autorità sanitaria locale. Più complicata, invece, l’attivazione di una gestione provvisoria della sede farmaceutica ai sensi dell’art. 129 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, ci troviamo in una situazione in cui il tempo è prezioso.

  • Altre idee possibili?

Bisognerebbe guardare al caso concreto, alla situazione della comunità locale, all’ubicazione degli esercizi farmaceutici sul territorio… il concetto da tenere presente è che, a fronte di un’esigenza di tutela della salute pubblica, lo strumento giuridico giusto si trova. Le difficoltà nascono in concreto, sul piano materiale, quando i farmacisti già gravati da un lavoro straordinario, praticamente in trincea, non vogliano o più verosimilmente non possano assumere altri impegni professionali. Al limite, se non è possibile in concreto affidare il dispensario a una delle farmacie delle vicinanze, sulla sua gestione potrebbe intervenire direttamente il Comune, assumendo un proprio farmacista se ve ne siano di disponibili. Sennò l’ipotesi più praticabile è quella di organizzare un servizio di consegna domiciliare, appoggiandosi a una o più delle farmacie confinanti, ma ripeto dipende dalla situazione concreta. L’importante è che il titolare sappia che non sarà lasciato da solo di fronte al problema, ma che senta dietro di sé il supporto della sua comunità; oggi più che mai è importante fare rete, lavorare insieme sull’obiettivo di assicurare continuità e accessibilità al servizio farmaceutico.

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