Iperammortamento e farmacia: facciamo il punto
FISCALE
Iperammortamento e farmacia: facciamo il punto

di Arturo Saggese, commercialista Punto Farma srl
Sono ancora tanti i dubbi da risolvere circa la possibilità, per le farmacie, di usufruire dell’iperammortamento, in particolare per quanto riguarda l’applicabilità rispetto alle vending machines o la perdita del beneficio in caso
di realizzo per cessione a titolo oneroso del bene oggetto di investimento
Nel corso della prima metà del 2018, sono stati diversi gli interventi di chiarimento istituzionali e gli spunti di riflessione conseguenti, in ordine alla possibilità o meno per le farmacie di fruire del cosiddetto iperammortamento. Ricordiamo che la predetta agevolazione, introdotta con la Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016), successivamente modificata con la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017), consiste nella maggiorazione dell’ammortamento di periodo sull’acquisto di beni strumentali, secondo logica 4.0. Pertanto, verrà operata una “variazione in diminuzione” in dichiarazione dei redditi, pari al 150 per cento dell’importo della quota di ammortamento, per ciascuna quota di ammortamento dedotta. Allo stato attuale, la norma prevede che questa agevolazione sia operativa per tutti gli acquisti effettuati entro il 31.12.2018 o entro il 31.12.2019 (ma con ordine accettato dal fornitore entro il 31.12.2018 e con pagamento di un acconto pari almeno al 20 per cento). Come già specificato in passato, l’acquisto del bene può essere effettuato anche a mezzo di un contratto di leasing. Ricordiamo altresì che l’investimento deve rientrare nell’apposito elenco definito nell’allegato A della norma istitutrice. Altro elemento determinante, ai fini del riconoscimento dell’iperammortamento, è la sua “interconnessione”, requisito che dovrà persistere per tutta la durata dell’ammortamento. In particolare è necessario che il bene scambi informazioni con i sistemi interni (es. software gestionale) o esterni e sia identificato, inequivocabilmente, mediante standard di indirizzamento riconosciuti (es. indirizzo IP). La Circolare 23 maggio 2018, n. 177355 del ministero dello Sviluppo economico ha tentato di fornire un chiarimento alle incertezze maggiormente ricorrenti, circa l’applicabilità della norma.
La predetta Circolare vuole essere una risposta alle numerose richieste di parere tecnico pervenute allo stesso ministero.
LA NORMA SULLA CESSIONE A TITOLO ONEROSO
Il primo chiarimento di nostro interesse attiene alla perdita o meno del beneficio in caso di realizzo per cessione a titolo oneroso del bene oggetto di investimento. Sinteticamente, il beneficio non si perde nel caso in cui il bene ceduto venga sostituito con un bene avente le medesime caratteristiche “agevolabili”; questo anche nel caso in cui il bene acquisito successivamente abbia un costo inferiore rispetto al costo di acquisizione del bene ceduto. È chiarito che l’iperammortamento continua rispetto al nuovo bene, ma ricalibrato limitatamente al minor costo di acquisizione del bene che sostituisce.
La Cassazione prescrive un vero e proprio decalogo in base a cui si possa prevedere, in favore del contribuente, la non applicabilità delle sanzioni
LA NORMA PER I DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Il tecnico accerterà i requisiti del bene oggetto di investimento sia rispetto ai beni inclusi nell’allegato A della norma sia rispetto al requisito della interconnessione. Nel caso in cui il bene abbia un costo di acquisizione inferiore ai 500.000 euro, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante. Alla luce di ciò dunque, sembrerebbe pacifico che, per i magazzini automatizzati, come per le vending machine, anche in capo alle farmacie opererebbe l’agevolazione da iperammortamento.
QUANDO LE SANZIONI NON SONO APPLICABILI?
Pubblicato su iFarma – Ottobre 2018