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Iperammortamento e farmacia: facciamo il punto

FISCALE

Iperammortamento e farmacia: facciamo il punto

di Arturo Saggese, commercialista Punto Farma srl

Sono ancora tanti i dubbi da risolvere circa la possibilità, per le farmacie, di usufruire dell’iperammortamento, in particolare per quanto riguarda l’applicabilità rispetto alle vending machines o la perdita del beneficio in caso
di realizzo per cessione a titolo oneroso del bene oggetto di investimento

Nel corso della prima metà del 2018, sono stati diversi gli interventi di chiarimento istituzionali e gli spunti di riflessione conseguenti, in ordine alla possibilità o meno per le farmacie di fruire del cosiddetto iperammortamento. Ricordiamo che la predetta agevolazione, introdotta con la Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016), successivamente modificata con la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017), consiste nella maggiorazione dell’ammortamento di periodo sull’acquisto di beni strumentali, secondo logica 4.0. Pertanto, verrà operata una “variazione in diminuzione” in dichiarazione dei redditi, pari al 150 per cento dell’importo della quota di ammortamento, per ciascuna quota di ammortamento dedotta. Allo stato attuale, la norma prevede che questa agevolazione sia operativa per tutti gli acquisti effettuati entro il 31.12.2018 o entro il 31.12.2019 (ma con ordine accettato dal fornitore entro il 31.12.2018 e con pagamento di un acconto pari almeno al 20 per cento). Come già specificato in passato, l’acquisto del bene può essere effettuato anche a mezzo di un contratto di leasing. Ricordiamo altresì che l’investimento deve rientrare nell’apposito elenco definito nell’allegato A della norma istitutrice. Altro elemento determinante, ai fini del riconoscimento dell’iperammortamento, è la sua “interconnessione”, requisito che dovrà persistere per tutta la durata dell’ammortamento. In particolare è necessario che il bene scambi informazioni con i sistemi interni (es. software gestionale) o esterni e sia identificato, inequivocabilmente, mediante standard di indirizzamento riconosciuti (es. indirizzo IP). La Circolare 23 maggio 2018, n. 177355 del ministero dello Sviluppo economico ha tentato di fornire un chiarimento alle incertezze maggiormente ricorrenti, circa l’applicabilità della norma.
La predetta Circolare vuole essere una risposta alle numerose richieste di parere tecnico pervenute allo stesso ministero.

LA NORMA SULLA CESSIONE A TITOLO ONEROSO

Il primo chiarimento di nostro interesse attiene alla perdita o meno del beneficio in caso di realizzo per cessione a titolo oneroso del bene oggetto di investimento. Sinteticamente, il beneficio non si perde nel caso in cui il bene ceduto venga sostituito con un bene avente le medesime caratteristiche “agevolabili”; questo anche nel caso in cui il bene acquisito successivamente abbia un costo inferiore rispetto al costo di acquisizione del bene ceduto. È chiarito che l’iperammortamento continua rispetto al nuovo bene, ma ricalibrato limitatamente al minor costo di acquisizione del bene che sostituisce.

La Cassazione prescrive un vero e proprio decalogo in base a cui si possa prevedere, in favore del contribuente, la non applicabilità delle sanzioni

LA NORMA PER I DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Ben più rilevante è il chiarimento attinente alla applicabilità della norma rispetto ai “distributori automatici di prodotti finiti e/o per la somministrazione di alimenti e bevande”. Preliminarmente appare pacifico ormai che l’applicabilità della norma prescinda dal settore di appartenenza della azienda, dalle dimensioni e dalla forma giuridica. Pertanto nessuna preclusione opererebbe in capo alla norma per le imprese operanti nel settore commercio o servizi, quindi anche per le farmacie.
La circolare ministeriale evidenzia che i distributori automatici o vending machine, avendo una funzione strumentale principale nel ciclo “produttivo” di un esercizio commerciale, rientrano nell’applicabilità della norma. Stando a questa tesi, questi negozi automatici vengono dal Mise assimilati ai “magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica”, ovvero ai cosiddetti robot.
La norma impone per investimenti eccedenti i 500.000 euro la verifica per mezzo di una perizia giurata di stima, a opera di un tecnico qualificato (ingegnere o perito industriale iscritti ai rispettivi albi professionali).
Il tecnico accerterà i requisiti del bene oggetto di investimento sia rispetto ai beni inclusi nell’allegato A della norma sia rispetto al requisito della interconnessione. Nel caso in cui il bene abbia un costo di acquisizione inferiore ai 500.000 euro, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
Alla luce di ciò dunque, sembrerebbe pacifico che, per i magazzini automatizzati, come per le vending machine, anche in capo alle farmacie opererebbe l’agevolazione da iperammortamento.

QUANDO LE SANZIONI NON SONO APPLICABILI?

Seppur elaborata dal Mise, la circolare è un insieme di risposte basate su ragionamenti eseguiti per analogia. Vero è che le prese d’atto del ministero costituiscono validi strumenti di difesa in caso di pretesa da parte della Agenzia delle entrate. Tuttavia va considerato che, visto il forte impatto fiscale della agevolazione, qualche funzionario zelante potrebbe avanzare la notifica di accertamenti finalizzati a riprendere gli effetti dell’iperammortamento.
In questo senso è interessante evidenziare che la Cassazione, V Sezione Civile, in data 12.07.2018 si è espressa in favore del contribuente, in relazione ad eventuali sanzioni, quando una norma sia non chiara e generi diverse interpretazioni o addirittura sia priva di elementi di prassi
Nello specifico la Cassazione prescrive un vero e proprio decalogo in base a cui si possa prevedere, in favore del contribuente, la non applicabilità delle sanzioni:
– in caso di difficoltà di individuazione delle disposizioni normative, dovute per esempio ad un difetto nella previsione di legge;
– in caso di difficoltà della confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;
– in caso di difficoltà di determinazione del significato della formula;
– in caso di mancanza di informazioni amministrative o loro contraddittorietà;
– in caso di mancanza di prassi amministrativa o in presenza di prassi contrastanti;
– in caso di mancanza di precedenti giurisprudenziali;
– in caso di formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti;
– in caso di contrasto tra prassi amministrativa e orientamenti giurisprudenziali;
– in caso di contrasto di opinioni dottrinali;
– in caso di adozione di norme di interpretazione autentica o esplicativa di norma preesistente.
Quindi, semmai un domani l’applicazione dell’iperammortamento portasse a un contenzioso con il Fisco tendente al recupero dell’imposta risparmiata in relazione alla applicabilità, a parere di chi scrive, ci si potrebbe trovare, in caso di condanna, nelle condizioni di essere esentati quantomeno dal pagare le sanzioni.
Concludendo, decidere consapevolmente di applicare l’iperammortamento sul robot in farmacia, può essere fatto in maniera sensibilmente più “tranquilla”, visti gli strumenti di difesa che si hanno in caso di potenziale contenzioso e vista la prospettiva di non applicabilità delle sanzioni, dati i dubbi interpretativi sul tema che hanno richiesto diversi interventi chiarificatori, non sempre efficaci o definitivi.  Chi vivrà vedrà…

Pubblicato su iFarma – Ottobre 2018

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