Esiste ancora il requisito dell’idoneità alla titolarità?
UNA DOMANDA A…
Esiste ancora il requisito dell’idoneità alla titolarità?

Le norme che lo prevedono non sono state abrogate, anzi: a maggior ragione oggi sulla sua utilità non dovrebbero esserci dubbi, data l’importanza e la responsabilità che grava sulla figura del direttore di una farmacia a garanzia del corretto espletamento professionale del servizio pubblico
10 aprile 2025
risponde Quintino Lombardo, avvocato
Lombardo e Cosmo – Iusfarma Studio Legale
quintino.lombardo@iusfarma.it
Se anche i soggetti non iscritti all’albo dei farmacisti, incluse le società di capitali, possono ottenere la titolarità di una sede farmaceutica, a che serve il requisito dell’idoneità alla titolarità?
Anche dopo la novella della legge n. 124/2017, che ha consentito l’acquisto della titolarità delle farmacie a società di capitali e società di persone composte da soggetti privi della laurea in farmacia e dell’iscrizione all’albo professionale, non è venuta meno l’importanza del requisito della idoneità alla titolarità e non sono state abrogate le norme che lo prevedono.
Basterà ricordare, in proposito, che l’art. 7, comma 3, della legge n. 362/1991, modificato dalla legge n. 124/2017, prescrive che “La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a un farmacista [non più necessariamente un socio, ndr] in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, che ne è responsabile” e che il successivo comma 4 precisa che “Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475 , come sostituito dall’articolo 11 della presente legge, è sostituito temporaneamente da un farmacista in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni”.
Occorre anche aggiungere che per l’imprenditore individuale che intende acquistare una farmacia si ritiene ancora vigente (sia pur con qualche perplessità da parte di chi scrive, stante il fatto che al singolo imprenditore continua a essere richiesto ciò che non è più ritenuto indispensabile per le società) quanto stabilito dall’art. 12, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475, cioè la necessità di disporre della relativa laurea e anche, per l’appunto, del requisito dell’idoneità alla titolarità.
Parimenti invariate sono rimaste le previsioni dei commi successivi, che indicano le modalità con le quali si diventa “idonei” all’acquisto della titolarità della farmacia e alla sua direzione, cioè attraverso la partecipazione e l’inserimento nella graduatoria di un precedente concorso (cfr. art. 7, comma 5, e art. 8 del DPCM 30-3-1994 e ss.mm.ii.), avendo ottenuto il punteggio minimo per la sufficienza nella prova attitudinale di 37,5 punti, ovvero mediante la pratica professionale di almeno due anni, certificata dall’autorità sanitaria competente, che deve trascrivere in apposito registro le comunicazioni di effettivo inizio e cessazione della pratica effettuate dal titolare di farmacia responsabile del praticante e deve effettuare verifiche periodiche sul suo effettivo svolgimento.
Il requisito dell’idoneità alla titolarità esiste ancora dunque, e a maggior ragione oggi sulla sua utilità non mi pare possano esserci dubbi, se si considera l’importanza e la centralità della funzione del direttore della farmacia a garanzia del corretto espletamento professionale del servizio pubblico, in un contesto nel quale la proprietà aziendale e la gestione dell’impresa possono non coincidere con la responsabilità professionale dell’esercizio, perché proprietà capitalistica, amministrazione e conduzione professionale della farmacia possono legittimamente trovarsi in capo a soggetti diversi.
Nella prospettiva di un miglioramento della disciplina speciale, semmai, proprio per l’importanza sempre maggiore del ruolo del direttore della farmacia quale garante del servizio pubblico, la cui indipendenza professionale è dunque preziosa, sarebbe forse opportuna una riflessione diretta a metterne meglio a fuoco la funzione, con più dettagliati diritti e doveri, non solo nella relazione con il pubblico e con l’amministrazione sanitaria, ma anche con la proprietà e l’amministrazione della farmacia.