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Sedi e confini: quando l’assetto può cambiare

LA PIANTA ORGANICA

Sedi e confini: quando l’assetto può cambiare

La revisione biennale non riguarda solo l’eventuale apertura di nuove sedi, ma può modificare perimetrazioni e distribuzione territoriale. Il ruolo del titolare nel procedimento e i margini di intervento: è necessario prestare attenzione a ciò che accade

Nell’avvicinarsi della scadenza del 2026, la revisione della pianta organica è di stringente attualità. Una rubrica per orientarsi nelle questioni che riguardano l’organizzazione territoriale delle sedi e capire, caso per caso, quali effetti possono avere sulle farmacie e sulle scelte dei loro titolari. Tutte le puntate qui

1 ottobre 2026

di Quintino Lombardo, avvocato
Milano e Roma
quintino.lombardo@iusfarma.it 

L’art. 2 della legge n. 475/1968, da ultimo modificato dall’art. 11 del D. L. n. 1/2012, dispone che, entro termine di ogni anno pari, come nel corrente anno 2026, il numero delle farmacie debba essere sottoposto a revisione sulla base dei dati della popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente pubblicati dall’ISTAT.

La legge impone, in sostanza, di verificare con periodicità biennale l’adeguatezza della rete delle farmacie territoriali rispetto agli eventuali sviluppi demografici e urbanistici intervenuti nel tempo, con l’obiettivo di garantire capillarità e facilità di accesso al servizio, anche con riferimento alle zone meno densamente abitate. È un compito del Comune, il quale provvede con delibera di giunta (con l’eccezione della Sicilia, dove è competente il Consiglio comunale), previa acquisizione dei pareri dell’Azienda sanitaria e dell’Ordine dei farmacisti.

La pianificazione territoriale per l’efficienza dell’assistenza farmaceutica

La revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche, tuttavia, non consiste soltanto nella possibile istituzione di nuovi esercizi nell’ipotesi di intervenuta crescita della popolazione, in coerenza con il parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti, con resto potenzialmente rilevante se superiore al 50 per cento. Si tratta, più in generale, di assumere tutte la decisioni necessarie alla migliore efficienza dell’assistenza farmaceutica e dunque, nell’ambito dell’iter diretto alla revisione, in base all’andamento demografico e urbanistico del Comune, potranno anche essere prese in considerazione:

  • l’eventuale soppressione di sedi vacanti, siano state aperte o meno;
  • la modifica delle perimetrazioni delle sedi esistenti, cioè delle zone di pertinenza di ciascuna farmacia;
  • il trasferimento/decentramento di uno o più esercizi, con conseguente riperimetrazione delle sedi coinvolte.

È facile comprendere, allora, come per i titolari di farmacia questi mesi conclusivi dell’anno 2026 rivestano estrema importanza: l’istituzione di nuove sedi, la modifica dei confini delle sedi esistenti o la diversa distribuzione territoriale del servizio possono incidere – e non poco – sul bacino di utenza e sugli equilibri economici delle farmacie nonché, in prospettiva, sulla loro sorte e sul loro valore patrimoniale.

La giurisprudenza è costante nell’affermare che il farmacista non è titolare di un diritto assoluto alla conservazione dell’assetto esistente. Non esiste cioè un diritto all’immutabilità della perimetrazione della propria sede, né un diritto al mantenimento del bacino di clientela storicamente acquisito, ma un interesse legittimo al corretto esercizio del potere di pianificazione.

Come essere aggiornati sull’avvio del procedimento di revisione?

In proposito, occorre tenere presente che, per quanto accennavo sopra, la revisione della pianta organica è generalmente qualificata dalla giurisprudenza come atto di pianificazione o comunque come atto amministrativo di carattere generale, cioè non come un atto di per sé destinato a disciplinare la posizione di un singolo soggetto, avendo l’obiettivo di definire l’assetto complessivo del servizio farmaceutico sul territorio comunale.

Da ciò deriva che, in base alla legge sul procedimento amministrativo, i titolari di farmacia non possono normalmente pretendere la comunicazione individuale di avvio del procedimento e la formale instaurazione di un contraddittorio, il che significa, per ulteriore corollario, che la mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina, di regola, l’illegittimità della revisione.

Anche il più distratto dei titolari di farmacia, a questo punto, avrà compreso che, mancando il diritto alla comunicazione individuale di avvio del procedimento, spetterà a lui farsi parte attiva per ottenere informazioni sulla questione, vigilando sull’albo pretorio comunale o rivolgendosi a qualcuna delle amministrazioni coinvolte. Trattandosi di una procedura di pianificazione generale, infatti, non sono ravvisabili profili di tutela della riservatezza e, per certo, il titolare di farmacia si trova in una posizione d’interesse differenziato e qualificato a ottenere informazioni e, se ritenuto opportuno, a intervenire nell’iter riguardante l’organizzazione territoriale del servizio farmaceutico, perché il procedimento venga avviato, istruito e concluso correttamente, nel rispetto della legge e nell’effettivo perseguimento dell’interesse pubblico.

Che cosa significa intervenire nel procedimento?

A seconda della posizione in cui si trova, il titolare di farmacia può:

  • presentare osservazioni scritte sull’ipotesi di nuova istituzione o di modifica delle circoscrizioni delle sedi;
  • segnalare dati demografici o urbanistici rilevanti;
  • evidenziare criticità concernenti l’accessibilità del servizio o le possibilità di miglioramento dello stesso;
  • rappresentare l’eventuale inadeguatezza dell’assetto delle sedi esistenti;
  • più in generale, fornire ogni contributo tecnico utile all’istruttoria.

Ovviamente tali contributi non vincolano l’amministrazione comunale, che è chiamata a effettuare le proprie valutazioni discrezionali nell’interesse della collettività. Tuttavia, laddove osservazioni tecnicamente fondate vengano ignorate senza adeguata istruttoria, esse potranno costituire un elemento di valutazione in un eventuale successivo contenzioso.

L’atteggiamento migliore da assumere dipende dalla situazione concreta e, in base a come stanno effettivamente le cose, neppure è detto che intervenire nel procedimento sia la strategia migliore. Serve però essere attenti e diligenti perché, per dirla in latinorum: vigilantibus non dormientibus iura succurrunt.

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