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Cartelli in regola, farmacia al sicuro

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Cartelli in regola, farmacia al sicuro

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Dall’insegna alla distanza di cortesia: guida pratica alla cartellonistica obbligatoria. Un promemoria utile per verificare cosa va esposto, dove e come, e per evitare dimenticanze, sviste o cartelli non più aggiornati che possono diventare un problema in caso di controlli

Questa rubrica vuole fornire ai direttori di farmacia territoriale convenzionata una serie di informazioni e strumenti pratici per organizzare al meglio la gestione tecnico-legislativa e rispondere con professionalità alle ispezioni. Tutte le puntate qui

5 febbraio 2026

di Alessandro Malossi,
presidente dell’Ordine dei farmacisti di Forlì-Cesena, consulente sulla materia tecnico-legislativa tramite audit in farmacia e per la formazione ai colleghi che svolgono o vogliono intraprendere l’attività di direttore

La cartellonistica in farmacia non è un dettaglio formale né un adempimento da archiviare una volta per tutte. Insegne, avvisi, informazioni al pubblico e cartelli di servizio rispondono a obblighi normativi precisi, che nel tempo possono cambiare per effetto di nuove leggi, aggiornamenti regionali o indicazioni delle autorità competenti. In questa puntata facciamo dunque il punto sui cartelli che devono essere obbligatoriamente esposti in farmacia, con un’attenzione particolare alla loro corretta collocazione, leggibilità e manutenzione, aspetti spesso trascurati ma decisivi per essere davvero in regola.

Insegna e autorizzazione

L’insegna esterna della farmacia – in particolare la croce verde bifacciale luminosa – non è un semplice elemento decorativo, ma un obbligo di legge, funzionale a garantire la riconoscibilità dell’esercizio da parte dei cittadini, soprattutto in caso di necessità o emergenza.

In particolare, l’art. 5, D.Lgs. 153/2009 riserva alle farmacia, presidio sanitario di primo livello, l’uso della denominazione “farmacia” e della croce di colore verde, mentre l’art. 25 del Codice Deontologico del Farmacista definisce l’obbligo di denominazione “farmacia” nell’insegna e l’emblema della croce, necessariamente di colore verde.

Dal 2021, il canone unico patrimoniale (ex art. 1, commi 816 ss., L. 160/2019) ha sostituito la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap) e l’imposta comunale sulla pubblicità. Secondo l’interpretazione corrente, le insegne delle farmacie sono soggette a questo canone quando:

  • superano i 5 m² di superficie complessiva (insegna frontale),
  • la croce luminosa a bandiera supera 1 m² per facciata (salvi limiti dimensionali differenti stabiliti da leggi regionali o regolamenti comunali).

Quali sono le implicazioni operative per le farmacie in relazione all’insegna? Occorre tener conto di una serie di obblighi e doveri:

  • Verifica della normativa locale: controllare il regolamento comunale su dimensioni, forme e posizionamento consentiti.
  • Richiesta di autorizzazione: anche in caso di esenzione, l’occupazione di suolo pubblico o l’installazione su palo richiede l’autorizzazione dell’autorità locale territorialmente competente. Attenzione alla superficie complessiva: più insegne (es. croce, cassetta turni, preinsegne) possono cumulativamente superare i limiti esenti.
  • Gestione della comunicazione: considerare l’insegna come parte della strategia di immagine e marketing, nel rispetto della disciplina deontologica e fiscale.
  • Orari di accensione: l’insegna deve essere accesa durante l’orario di apertura così come durante il servizio di turno per indicare la reperibilità del farmacista. La normativa che riguarda l’orario di chiusura potrebbe imporre al farmacista di tenere spenta l’insegna, ma per questo vanno valutate le direttive regionali.

Orari e turni

Le farmacie italiane sono aperte dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30. Questa modalità permette alla farmacia urbana di garantire le 40 ore di apertura settimanale obbligatoria. Dal 2012, con il Decreto Liberalizzazioni, il farmacista ha la possibilità di ampliare il proprio orario garantendo il servizio di turno.

I turni delle farmacie seguono un sistema di rotazione obbligatorio, organizzato da Asl/Comune in accordo con Ordine dei Farmacisti provinciale e associazioni di categoria. Le modalità sono diverse sul territorio nazionale ma garantiscono l’apertura e la reperibilità della farmacia nelle 24 ore. Servizi a battenti chiusi o a reperibilità sono regolamentati dalle normative regionali.

Esternamente devono sempre essere indicati l’orario di apertura e – visibili anche di notte – le farmacie aperte per turno con orario, indirizzo e numero telefonico.

Quota di partecipazione

Il cartello che espone le quote di partecipazione alla spesa farmaceutica (ticket) è un documento obbligatorio per le farmacie, previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 484. Deve essere posizionato in un luogo visibile al pubblico per informare i cittadini sui costi a loro carico, inclusi eventuali ticket regionali sui farmaci di fascia A.

Queste le norme al riguardo (Legge 484/1978 e D.M. 1982):

  • Obbligo di esposizione: il titolare della farmacia è tenuto a mostrare il cartello con l’indicazione delle quote di partecipazione.
  • Contenuto: riporta la compartecipazione alla spesa per farmaci e/o prestazioni specialistiche.
  • Modello: non esiste un formato ministeriale unico, ma si utilizzano modelli forniti dalle associazioni di categoria o reperibili on line.

Come per l’insegna, anche il cartello deve essere aggiornato in base alle variazioni regionali o nazionali.

Divieto di fumo

La norma (DPCM 23/12/2003) recita: “Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini della omogeneità sul territorio nazionale, tecnicamente opportuna, tali cartelli devono recare la scritta ‘VIETATO FUMARE’, integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni”.

Riprese video ai fini della sorveglianza

L’esposizione dei cartelli di videosorveglianza è obbligatoria in determinate condizioni, poiché esiste una normativa che controlla la gestione dei dati personali di coloro che possono essere ripresi inconsapevolmente. Simili segnalazioni devono essere realizzate allo scopo di avvertire con immediatezza della presenza di videocamere, della loro ubicazione e degli scopi per cui sono state installate, accedendo a specifici link (oppure QRCode) che riportano l’informativa completa sulla protezione dei dati.

Nei luoghi in cui avvengono le riprese oppure nelle immediate vicinanze, ma non espressamente a contatto con la videocamera, è necessario porre un cartello di segnalazione di videosorveglianza, a norma sia per formato sia per posizionamento. Tale indicazione deve essere visibile in ogni condizione ambientale e di illuminazione, riportando le caratteristiche specifiche dell’impianto utilizzato.

Le dimensioni del cartello, che possono essere variabili, devono garantire comunque una chiara leggibilità e pertanto non essere mai inferiori a 20×30 centimetri.

Esiste un modello standard di informativa secondo cui il garante della privacy ha indicato il contenuto di tali cartelli. Innanzitutto, queste segnalazioni devono riportare l’immagine stilizzata di una videocamera – solitamente su sfondo giallo – che consente di mettere in massimo risalto la sagoma del dispositivo. Sotto a questa icona, bisogna riportare:

  • il nome dell’azienda (dell’esercizio commerciale o del privato cittadino) che effettua la registrazione;
  • il periodo di tempo entro cui verrà conservata la registrazione;
  • l’eventualità di archiviazione dei dati;
  • la motivazione della registrazione;
  • la possibilità che i dati vengano inviati ad agenzie di videosorveglianza;
  • i diritti di chi viene ripreso inconsapevolmente.

Questi cartelli di area videosorvegliata devono essere chiaramente visibili prima dell’area in cui le videocamere sono posizionate, in modo tale da avvertire le persone dell’eventualità di essere riprese accedendo a quel determinato luogo. Per essere in regola con le normative vigenti, il titolare dell’area video sorvegliata deve specificare nei cartelli indicativi il proprio nome e le finalità perseguite. L’impianto deve essere installato solo dopo il rilascio dell’autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro (DTL).

Numero verde antiviolenza 1522

Ad aprile 2025 è stato rinnovato il cartello recante il numero verde di pubblico utilità 1522 per il sostegno alle vittime di violenza e stalking. Il nuovo cartello, da esporre in un punto chiaramente visibile, contiene la dicitura “Sei vittima di violenza o stalking? Non sei sola. Chiama il 1522 Numero antiviolenza e stalking”.

Distanza di cortesia

La “distanza di cortesia” è lo spazio che i clienti sono tenuti a rispettare per prevenire l’indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute. In base all’art. 83, comma 2, lettera b) del Codice della Privacy è obbligatorio affiggere, ad almeno due metri dal banco, un cartello che invita i clienti a tenere una certa distanza – non specificata – che garantisca privacy al paziente che viene servito ed eviti situazioni di promiscuità. È possibile introdurre altre misure (per esempio, strisce adesive sul pavimento), che comunque consentano sempre la riservatezza al cliente che viene servito. La distanza di cortesia va indicata sia dinanzi al banco sia dinanzi alle postazioni dedicate alle prenotazioni Cup.

Prezzo al pubblico

Su tutta la merce esposta al pubblico ricorre l’obbligo di indicazione del prezzo (D.L 114/998).

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