C’è referto e referto
UNA DOMANDA A…
C’è referto e referto

Un termine, quello utilizzato nella nuova Convenzione, che ha scatenato un’aperta polemica da parte di medici e analisti di laboratorio sul presunto superamento dei limiti professionali dei farmacisti. Una preoccupazione motivata?
13 marzo 2025
risponde Quintino Lombardo, avvocato
Lombardo e Cosmo – Iusfarma Studio Legale
quintino.lombardo@iusfarma.it
È comprensibile che la parola “referto” possa suscitare una reazione istintiva da parte di alcuni, perché il termine è spesso associato all’elaborazione delle informazioni di diagnostica clinica effettuata dal medico o dal biologo.
Polemiche e preoccupazioni però in questo caso non sembrano avere alcuna ragion d’essere, perché il nuovo accordo collettivo si è limitato ad applicare le regole già esistenti nella disciplina vigente in materia di prestazioni analitiche di prima istanza in farmacia, a partire da quelle del Decreto ministeriale del 16 dicembre 2010, che con assoluta chiarezza afferma il principio che “l’effettuazione di prestazioni analitiche di prima istanza presso le farmacie non può configurarsi come alternativa alle prestazioni di diagnostica clinica erogate nell’ambito dell’assistenza specialistica ambulatoriale, bensì una loro integrazione”.
A tale proposito, ricordo che già nel 2023 il ministero della Sanità, rispondendo a un quesito della Fofi in merito alle tipologie di test diagnostici effettuabili dal farmacista in farmacia, aveva chiarito che, per quanto di competenza, non erano ravvisabili elementi di contrasto tra la normativa vigente e la possibilità per il farmacista di effettuare in farmacia test diagnostici a uso professionale, nell’ipotesi in cui i relativi referti non devono essere firmati da un medico di laboratorio o da altro professionista, all’interno del laboratorio, specificamente individuato (come, per esempio, il direttore tecnico di laboratorio, che può essere solo ed esclusivamente un medico, un biologo o un chimico).
Chiaro quindi che già in passato il termine “referto” è da sempre utilizzato anche nel senso letterale e più ampio di “risultato” o “rapporto” – l’output delle informazioni scaturenti dall’uso del dispositivo in farmacia – e non solo nel significato più ristretto di “referto medico”, alla stregua di quanto prevede, per esempio, l’art. 365 del Codice penale, che utilizza la parola “referto” per definire l’obbligo di riferire all’autorità del professionista sanitario (non solo del medico) che abbia prestato nella propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio.
La lettura del nuovo accordo collettivo non mi pare lasci dubbi, perché l’impostazione normativa è la medesima e non ci sono fughe in avanti né sono consentite “invasioni di campo” da parte dei farmacisti.
L’art. 20 del nuovo ACN richiama espressamente il Decreto ministeriale del 2010 quanto ai “test autodiagnostici” e, in particolare, l’art. 5 (“Responsabilità – 1. Il farmacista titolare o il direttore responsabile della farmacia risponde della corretta installazione e manutenzione dei dispositivi utilizzati, secondo le indicazioni fornite dal fabbricante. 2. Il farmacista titolare o il direttore responsabile della farmacia risponde della inesattezza dei risultati analitici, qualora questa sia dovuta a carenze nella installazione e manutenzione delle attrezzature utilizzate”) e l’art. 6 (“Obblighi informativi – 1. Il farmacista ha l’obbligo di esporre nei locali della farmacia, in modo chiaro e leggibile, l’indicazione delle tipologie di prestazioni analitiche disponibili agli utenti, erogabili nell’ambito degli accordi regionali correlati all’accordo collettivo nazionale di cui all’art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni. Gli avvisi non possono contenere dizioni che richiamino espressamente o indirettamente esami di laboratorio non eseguibili presso le farmacie. 2. Il farmacista mette a disposizione dell’utente il dispositivo per «test autodiagnostico» fornendo i suggerimenti idonei all’impiego; in particolare è tenuto ad indicare all’utente, prima dell’esecuzione dell’esame, la differenza tra un test di prima istanza ed un’analisi svolta normalmente in un laboratorio autorizzato. 3. Il farmacista deve altresì informare il cittadino utente che i risultati dei test devono essere verificati con il medico prescrittore, che indicherà le opportune iniziative terapeutiche”).
La parola “referto” la troviamo all’art. 3, comma 3, dell’allegato 4 dell’ACN, dove si disciplinano i requisiti organizzativi e le modalità operative per l’esecuzione dei test diagnostici. Qui è previsto che “il farmacista, prima dell’esecuzione del test, fornisce informazioni adeguate all’utente, anche in forma orale, sulla tipologia del test da somministrare, su eventuali rischi e sul significato di esito positivo o negativo, consegnando referto o attestato di esito scritto all’assistito, anche in formato digitale, debitamente firmato su carta intestata della farmacia”.
Qui nuovamente la parola “referto” è utilizzata quale equivalente di “attestato di esito” (testualmente: “referto o attestato di esito scritto”), cioè come semplice formalizzazione dei risultati del test diagnostico, del quale la farmacia si assume la responsabilità, nei limiti e secondo per l’appunto lo schema delineato dal DM 16.12.2010. Al medico e soltanto al medico, ovviamente, spetterà la valutazione diagnostica e l’eventuale prescrizione terapeutica, non essendo tali compiti certamente includibili nella “informazione adeguata” che spetta all’utente da parte del farmacista circa, tra l’altro, “il significato di esito positivo o negativo” del test, “informazione adeguata” che evidentemente consiste nella necessaria informativa sul test disponibile e non sulle conseguenze diagnostiche e terapeutiche dello stesso.