Davvero l’Enpaf è come Medea?
LA PREVIDENZA
Davvero l’Enpaf è come Medea?

Una vicenda personale, raccontata con una certa vena polemica, diventa lo spunto per un utile chiarimento da parte dell’Ente. Pubblichiamo una lettera di un farmacista che si interroga sul contributo dello 0,5 per cento sul fatturato della propria società e la risposta chiarificatrice del presidente Enpaf Maurizio Pace
1 ottobre 2026
Gentile Direttore, le scrivo su una questione delicata che spero meriti qualche riga di commento. Sono anni che sentiamo nei convegni di categoria che, di fronte all’arrivo in Italia delle grandi catene, “l’unico antidoto possibile” è l’aggregazione fra farmacisti titolari. Ebbene dopo aver partecipato a decine di incontri, di riunioni, di consulenze su srl, spa, holding eccetera ho deciso di intraprendere questa nuova avventura. Ed è così che, a fine 2018, con l’urlo “anche il capitale indossa il camice bianco”, insieme ad altri tre coraggiosi colleghi titolari ho costituito una società di capitale, conferendo al suo interno le nostre farmacie e trasferendo successivamente le quote in una holding.
Nel 2025, proprio quando stavamo incominciando a raccogliere i frutti del nostro coraggio, si è svegliata mamma Enpaf, contestando il mancato pagamento (retroattivo) del contributo 0,5 per cento sul fatturato totale (ex art. 1 comma 441 L.205/2017). E non parliamo di quattro spicci, ma di un centinaio di migliaia di euro. “Ma come? – direte voi – avrete inserito nuovi soci non farmacisti con capitale maggioritario?”. Manco per niente, siamo sempre gli stessi soci iniziali, tutti rigorosamente farmacisti e tutti regolarmente contribuenti di Enpaf a quota piena.
È qui opportuno ricordare che la ratio della norma, proposta a giusta ragione dai senatori Mandelli e d’Ambrosio Lettieri (Odg. n. G/2960/121/5 al Ddl 2960), fu che le società di capitale puro (fondi, big company ecc.) contribuissero anch’esse, come i farmacisti titolari, alle casse dell’Ente. Da queste giuste considerazioni è nato il contributo extra dello 0,5 per cento (ex art. 1, comma 441, l. 2025/2107). Nulla a che vedere con il regolamento dell’Enpaf che, in barba alle ragioni per cui è nato, applica lo 0,5 per cento anche ai farmacisti titolari di società, che l’Enpaf lo pagavano già.
Ci troviamo di fronte al paradosso che una società di capitale puro (senza farmacisti) paga l’Enpaf 2 volte (trattenuta su DCR + 0,5 per cento) mentre una società di capitale costituita da soli farmacisti contribuirà con l’Enpaf per 3 volte (trattenuta su DCR + quota massima come farmacista titolare + 0,5 per cento). Allo stato dei fatti, esattamente il contrario del motivo per cui la norma è nata.
In pratica Enpaf, in un rigurgito mitologico, indossa i panni di Medea che, per punire Giasone, uccide i propri figli (i farmacisti). In questi casi la giustizia, più che nei tribunali, andrebbe cercata nella ragione stessa per cui Enpaf è nata: proteggere i farmacisti, non certo massacrarli con gabelle punitive e incomprensibili. Piuttosto avvilito, ma pugnace, mi auguro solo che il nuovo direttivo dell’Ente si ravveda, aprendosi a un confronto costruttivo.
Nicola Favia, farmacista, presidente FarmAuriga srl
Gentile Direttore,
il paragone tra Enpaf e Medea è suggestivo, ma rischia di oscurare i termini della questione. La vicenda riguarda l’applicazione di un obbligo contributivo previsto dalla legge e, soprattutto, farmacisti e società che operano in un sistema profondamente cambiato rispetto a quello nel quale è nato l’attuale assetto previdenziale.
Per questo è utile riportare la discussione dalle metafore ai fatti.
Il contributo dello 0,5 per cento del fatturato annuo, al netto dell’Iva, è stato introdotto dalla legge n. 205 del 2017 per le società titolari di farmacia privata con capitale maggioritario, o maggioranza dei soci secondo la forma societaria, di non farmacisti. Non è una scelta dell’Enpaf, ma una disposizione del legislatore che l’Ente è chiamato ad applicare.
La finalità, richiamata nei lavori parlamentari, è rendere neutrale il prelievo contributivo rispetto alla forma giuridica del titolare della farmacia, salvaguardando l’equilibrio previdenziale della categoria anche di fronte ai cambiamenti del mercato.
Il nodo della controversia è quale composizione societaria debba essere considerata. Secondo l’interpretazione applicata dall’Enpaf, rileva quella della società direttamente titolare della farmacia. La società interessata sostiene invece che occorra risalire lungo la catena delle partecipazioni, fino a verificare se il capitale sia riconducibile, in ultima istanza, a farmacisti. Una verifica “a cascata” che la norma non prevede e che sostituirebbe al criterio individuato dal legislatore un diverso parametro fondato sulla composizione indiretta del capitale.
L’impianto applicativo seguito dall’Ente ha trovato conferma nella giurisprudenza (es. Tribunale di Roma, n. 9341 del 22 dicembre 2023), che ha riconosciuto la rilevanza della composizione della società direttamente titolare della farmacia ai fini dell’applicazione del contributo previsto dalla legge.
Questo non significa, naturalmente, mettere in discussione la legittimità delle holding né la libertà dell’imprenditore di scegliere la forma societaria ritenuta più adeguata alle proprie esigenze. Le diverse strutture societarie rispondono a esigenze organizzative, patrimoniali e anche fiscali che ciascun operatore è libero di valutare. È fisiologico, però, che tale valutazione debba considerare l’insieme degli effetti della scelta, compresi gli eventuali obblighi contributivi previsti dalla legge.
Va inoltre distinto il contributo della società da quello personale del farmacista iscritto all’Ente: sono obblighi riferiti a soggetti e posizioni differenti, che non si escludono reciprocamente.
Tutelare i farmacisti significa anche garantire nel tempo le risorse necessarie a finanziare pensioni e assistenza. I nuovi modelli proprietari e organizzativi della farmacia rendono questa responsabilità ancora più rilevante.
Il confronto sulle regole e sui loro effetti è legittimo e necessario, ma deve partire dai fatti, senza attribuire all’Ente una scelta legislativa che non gli appartiene. Evocare una vendetta contro la categoria non aiuta ad affrontare il vero tema: come assicurare che la trasformazione della farmacia non indebolisca il sistema previdenziale chiamato a proteggerla.
Questa è la responsabilità dell’Enpaf. E su questo terreno, libero dalle metafore e dalle contrapposizioni, il confronto con la professione può essere non soltanto legittimo, ma utile.
Maurizio Pace, presidente ENPAF