Diritti speciali: chi decide davvero in farmacia?
UNA DOMANDA A…
Diritti speciali: chi decide davvero in farmacia?

Queste prerogative specifiche che l’atto costitutivo può riconoscere a uno o più soci possono anche agevolare il passaggio generazionale della farmacia, consentendo di separare la quota di proprietà dai poteri di gestione, controllo e partecipazione agli utili
23 luglio 2026
risponde Quintino Lombardo, avvocato
Milano e Roma
quintino.lombardo@iusfarma.it
“Ma è sempre vero che in società governa chi ha la maggioranza delle partecipazioni?”
Se guardiamo alla proprietà, la risposta è ovviamente positiva: i proprietari della società sono, per quote diverse, coloro che vi partecipano. Chi ha la maggioranza delle partecipazioni, avendo la maggioranza in assemblea, ha il diritto di indirizzare l’andamento e le strategie della società, secondo quanto stabilito dal Codice civile e dall’atto costitutivo.
Tra i farmacisti, tuttavia, e in generale tra i non addetti ai lavori, si tende a sottovalutare l’importanza dell’atto costitutivo e dell’amplissimo ventaglio di scelte organizzative e di specifica regolazione dei rapporti tra i soci che esso consente.
Infatti, se guardiamo agli assetti economici e di amministrazione e di gestione dell’impresa, la risposta alla domanda è: la maggioranza è importante, ma chi e come governa la società è stabilito dall’atto costitutivo e dallo statuto e, in particolare, anche da quanto i soci abbiano eventualmente previsto circa la costituzione di “diritti speciali” in capo a taluno di essi. In presenza di diritti speciali, infatti, non è detto che i soci con la maggioranza delle partecipazioni governino la società.
Ma cosa sono i diritti “speciali” o “particolari”?
Si tratta, in sostanza, di prerogative specifiche che l’atto costitutivo può riconoscere a uno o più soci a prescindere dalla consistenza della loro partecipazione sociale, cioè dalla “quota di proprietà”, per così dire, della farmacia.
- Nella Società a responsabilità limitata (Srl), i diritti speciali del socio sono disciplinati principalmente dall’art. 2468, comma 3, c.c., che consente all’atto costitutivo di attribuire a singoli soci “particolari diritti” riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili, a prescindere dall’entità della propria partecipazione.
In concreto, per esempio, i “diritti speciali” possono riguardare la nomina di amministratori, la sottoscrizione preferenziale di aumenti di capitale, la distribuzione prioritaria di utili, o altre prerogative amministrative e patrimoniali come il diritto di veto su determinate decisioni. La prassi e la giurisprudenza hanno peraltro ampliato il contenuto di questi diritti, riconoscendo all’autonomia statutaria la facoltà di determinare liberamente il contenuto delle partecipazioni sociali, nei limiti imposti dalla legge (art. 2468, comma 3, c.c.; art. 2348, comma 2, c.c.). - Anche nella Società in nome collettivo (Snc) è possibile attribuire diritti speciali in favore di singoli soci: non in quanto lo preveda espressamente il Codice civile, ma perché l’autonomia statutaria delle società di persone consente di disciplinare il rapporto sociale anche con riferimento a diritti patrimoniali e amministrativi, purché non si violino principi inderogabili di questa tipologia di società, quali il divieto del Patto leonino (il socio è totalmente escluso dal sopportare le perdite o dall’ottenere gli utili) e la responsabilità illimitata e solidale dei soci (art. 2293 c.c.; art. 2267 c.c.).
Diritti speciali e passaggio generazionale
È qui interessante considerare come l’istituto dei diritti speciali del socio possa risultare in concreto utile non solo nel coinvolgimento di soci di mero capitale, cioè di eventuali soci investitori, ma anche nel passaggio generazionale della farmacia, appunto in quanto è possibile attribuire a uno o più soci prerogative specifiche, come ritenuto opportuno nel caso concreto.
La proprietà delle partecipazioni (cioè della farmacia) potrebbe, dunque, essere trasferita secondo ragionamenti di natura patrimoniale e successoria ma, nello stesso tempo, potrebbero essere disciplinati diversamente i diritti di gestione della società e di partecipazione agli utili in capo ai diversi soggetti coinvolti.
Anche a prescindere dalle percentuali di partecipazione sociale, in altre parole, la gestione della farmacia e l’attribuzione degli utili ai soci potrebbero essere regolati in modo diverso, con la finalità di assicurare una certa gradualità temporale nel subentro della nuova generazione, di garanzia della continuità gestionale della farmacia, di remunerazione specifica dell’impegno professionale dei farmacisti, di tutela del valore economico dei soci che non si occupano della farmacia.
Da una parte, quindi, lo strumento può favorire il mantenimento temporaneo del controllo e della governance da parte della generazione progressivamente “in uscita”, che desideri continuare ad affiancare quella in entrata per un certo periodo di tempo.
Il genitore potrebbe così iniziare a trasferire quote ai figli o agli eredi senza perdere immediatamente il governo dell’impresa (per esempio, mantenendo temporaneamente un diritto di veto o di nomina di amministratori), delineando un processo graduale ma con tempi certi e utili a motivare i più giovani, senza disperdere l’esperienza della generazione precedente.
Dall’altra parte, l’istituto dei “diritti speciali” si può utilizzare per favorire la continuità gestionale e imprenditoriale, agevolando il mantenimento del controllo e della governance da parte della nuova generazione che dovrà occuparsi in concreto della farmacia, con regole chiare per la gestione della società, anche in presenza di altri soci che nella gestione della farmacia non possono o non vogliono – causa incompatibilità o differenti impegni lavorativi – essere coinvolti.
Per esempio, a quello, tra i futuri eredi, cui sarà affidata la gestione della farmacia, anche se risulti proprietario solo di una quota di minoranza, potrà essere riconosciuto il diritto di nominare l’amministratore e/o il direttore della farmacia, con un compenso specifico e prioritario, nonché i poteri gestionali necessari all’esercizio dell’impresa entro i limiti stabiliti, senza ingerenze degli altri seppur con obblighi d’informativa e rendiconto.
Chi, invece, nella gestione della farmacia non sarà coinvolto potrà trovare adeguata tutela delle proprie ragioni economiche: per esempio, con l’attribuzione di specifici diritti di veto su determinate delibere societarie, come aumenti di capitale oppure operazioni straordinarie, oppure sull’ingresso di nuovi soci; con il riconoscimento di una quota di partecipazione agli utili prioritaria (dividendo “privilegiato”); con la previsione, al limite, del diritto di recesso supportato da tempi e modalità chiare per la liquidazione della quota.
Insomma, l’esperienza dimostra che spesso non basta dividere la farmacia in parti uguali per risolvere il problema del passaggio generazionale. Ciò che serve, invece, è un’aperta ed esaustiva discussione familiare, con un discernimento e una conseguente negoziazione dell’atto costitutivo e dello statuto che guardi alla vocazione, alle capacità, all’impegno e alle esigenze di ciascuno dei membri della famiglia e, per quanto possibile, alle necessità e alle prospettive future della farmacia.