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“Dottore farmacista”: perché “Farmacista” non basta più

LA VOCE DELLA BASE

“Dottore farmacista”: perché “Farmacista” non basta più

Vi sono momenti, nell’evoluzione di una professione, in cui la denominazione tradizionale diventa una semplice consuetudine non più rappresentativa della realtà, e si rende necessario un “rebranding” che sia il riflesso coerente di una trasformazione ormai compiuta. Per i farmacisti quel momento è oggi

2 aprile 2026

di Francesco Palagiano,
farmacista

Negli ultimi quindici anni, il legislatore ha progressivamente superato una visione meramente distributiva della farmacia, riconoscendole un ruolo sanitario strutturato, integrato e sempre più centrale nella rete assistenziale.

La farmacia dei servizi, norma per norma

Il punto di svolta è stato l’art. 11 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha introdotto il modello della farmacia dei servizi, aprendo alla possibilità di erogare prestazioni a rilevanza sociosanitaria nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.

A tale impostazione ha dato attuazione il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, che ha ampliato formalmente le competenze delle farmacie convenzionate, includendo attività di prevenzione, educazione sanitaria e supporto all’aderenza terapeutica. I successivi decreti ministeriali del 16 dicembre 2010 hanno reso operativa questa evoluzione, disciplinando in modo puntuale le prestazioni di prima istanza e i servizi professionali, sancendo nei fatti il passaggio da una funzione centrata sul prodotto a una funzione centrata sulla persona.

Il quadro si è ulteriormente consolidato con il DPCM 12 gennaio 2017 sui Livelli Essenziali di Assistenza (Lea), che ha ribadito il ruolo della farmacia territoriale all’interno dell’assistenza pubblica, e con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha finanziato la sperimentazione della farmacia dei servizi, successivamente prorogata e rafforzata dalle leggi di bilancio degli anni seguenti, fino a delinearne una dimensione sempre più stabile e strutturale.

La fase più recente ha reso ancora più evidente la portata di questa trasformazione. Con il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, e con la Legge 19 maggio 2022, n. 52, ai farmacisti sono state attribuite competenze dirette in ambito vaccinale e nell’esecuzione di test diagnostici, a conferma di un ruolo attivo nei percorsi di prevenzione e sanità pubblica. Parallelamente, il DM 23 maggio 2022, n. 77, ha inserito la farmacia dei servizi nel nuovo assetto dell’assistenza territoriale, riconoscendola come presidio sanitario di prossimità pienamente integrato nella rete del Servizio sanitario nazionale.

Come un dottore

Questo percorso normativo ha reso esplicito ciò che nella pratica quotidiana era già evidente da tempo. Cioè che la farmacia è oggi uno dei punti di accesso più capillari al sistema sanitario e il farmacista un professionista sanitario a pieno titolo, coinvolto nella gestione della terapia, nella prevenzione, nell’educazione sanitaria e nel monitoraggio dell’aderenza. Non è un caso che i cittadini, da sempre, gli attribuiscono un ruolo che va ben oltre la dispensazione, riconoscendolo come interlocutore qualificato, affidabile e competente: in una parola, come un dottore, cui si rivolgono con fiducia anche nei momenti di maggiore bisogno.

In questo scenario si inserisce anche l’evoluzione del rapporto con il medico, che è sempre più orientato alla collaborazione e al dialogo. Forti delle nostre competenze e del nostro ruolo sanitario, siamo chiamati a interagire con il medico in una relazione sempre più paritaria, fondata sul riconoscimento professionale e sul rispetto delle reciproche competenze. Un confronto “da dottore a dottore”, nel quale ciascuno contribuisce, secondo le proprie specificità, alla tutela dell’interesse superiore del paziente. È proprio in questa integrazione delle competenze che si realizza una sanità territoriale moderna, efficace e realmente centrata sulla persona.

Un aspetto formale? Non solo

In questo contesto, la denominazione tradizionale di “farmacista”, pur corretta sul piano formale, appare oggi sempre meno adeguata a rappresentare la complessità e la responsabilità del ruolo. Richiama genericamente una figura esperta di farmaci e della loro dispensazione, evocando, per struttura linguistica e percezione comune, professioni tecniche o commerciali (il gommista, il fiorista…), senza restituire la piena dimensione sanitaria che oggi caratterizza la nostra attività. È dunque giunto il momento di rivendicare, con consapevolezza e misura, l’adozione della denominazione di “Dottore farmacista”. In essa, il termine “farmacista” continua a identificare il nostro ambito specifico di competenza, ma viene ricondotto a una dimensione più ampia, coerente con il percorso formativo, l’abilitazione professionale e le responsabilità sanitarie che oggi ci competono.

Questa evoluzione terminologica non rappresenta una forzatura, né una rivendicazione nominalistica. È, piuttosto, la naturale conseguenza di un processo normativo e professionale che ha profondamente ridefinito identità e funzione della farmacia territoriale. Non si tratta di aggiungere un titolo, ma di riconoscere pienamente una funzione.

Se la farmacia è ormai un presidio sanitario strutturale e il farmacista un attore pienamente integrato nei percorsi assistenziali, è naturale che anche la sua denominazione rifletta questa evoluzione.

In un sistema sanitario sempre più orientato alla prossimità, alla prevenzione e alla presa in carico territoriale, il farmacista è, a tutti gli effetti, il professionista del farmaco e un punto di riferimento sanitario per il cittadino. Riconoscerlo anche nella forma significa, in definitiva, riconoscerlo fino in fondo nella sostanza e dare coerenza, anche nel linguaggio, a una trasformazione che è già realtà. Perché, se la professione è già cambiata, è il momento che anche il suo nome abbia il coraggio e l’orgoglio di evidenziarlo.

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