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Manovra 2025: quali sono le novità sulle detrazioni?

UNA DOMANDA A…

Manovra 2025: quali sono le novità sulle detrazioni?

La Legge di Bilancio introduce un tetto di importo per chi ha redditi superiori ai 75mila euro. Ma come funziona esattamente? Ce lo spiegano Marcello Tarabusi e Giovanni Trombetta dello Studio Guandalini di Bologna

16 gennaio 2025

di Marcello Tarabusi e Giovanni Trombetta,
Studio Guandalini 

Per chi ha redditi sopra 75mila euro, il nuovo articolo 16-ter Tuir – introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 e applicabile dal 1° gennaio 2025 – fissa un tetto di importo per tutte le detrazioni d’imposta per oneri, con la sola eccezione di quelle espressamente escluse.
La stretta riguarda le detrazioni fiscali e non invece gli oneri deducibili. Ricordiamo che questi ultimi sono le spese che si possono defalcare dal reddito imponibile (per esempio i contributi Enpaf), quindi il risparmio fiscale dipende dall’aliquota marginale del singolo contribuente. La detrazione invece è una somma che si scala direttamente dall’imposta, calcolata in percentuale sulla spesa sostenuta, che quindi è uguale per tutti i contribuenti.

Soglie di reddito e plafond

L’importo massimo delle spese che i contribuenti con redditi sopra-soglia possono detrarre è determinato da una “griglia” di due fattori: il reddito complessivo (assunto al netto del reddito della prima casa) e il numero dei figli a carico.
Le soglie reddituali sono due: a 75mila euro scatta il tetto di 14mila euro, e oltre 100mila euro il plafond scende a 8.000 euro. Ma l’intero massimale è riservato a chi ha tre figli a carico o più, o almeno un figlio disabile; chi non ha figli a carico subisce una decurtazione del 50 per cento, mentre il tetto sale al 70 per cento del massimale con un figlio a carico e all’85 per cento con due (da tre in su, o con un figlio disabile, il plafond spetta al 100 per cento).
Per le spese ripartite su più anni (i vari bonus edilizi) nel calcolo del plafond va la singola rata annuale e non l’importo totale della spesa.

Esempio:

Supponiamo che un contribuente abbia due figli a carico e un reddito tra i 75mila e i 100mila euro, quindi con massimale di spesa detraibile 14.000 x 0,85 = 11.900 euro. Se, per esempio, vi sono 2.000 euro di spese al 19 per cento (veterinarie, assicurazioni, funebri ecc.), 3.000 al 30 per cento (donazioni a enti del terzo settore) e 10mila euro di rata bonus edilizi al 50 per cento, il totale di 15mila euro supera il tetto. Quindi potrà inserire tra gli oneri detraibili solo 11.900 in totale, e dovrà scartare qualcuna delle spese (preferibilmente quelle con detrazione più bassa).

Spese detraibili senza limiti di importo

Le uniche spese che rimangono detraibili senza limite di importo sono:

  • le spese sanitarie (art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR);
  • le somme investite nelle start-up innovative (Dl 179/2012);
  • gli investimenti nelle PMI innovative (Dl 3/2015).

Sono previste, poi, alcune eccezioni transitorie, riferite ai pagamenti in esecuzione di contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge e alle rate residue di spese sostenute prima di tale momento. Si tratta, in particolare di:

  • oneri (interessi passivi e spese accessorie) sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024;
  • premi pagati dal 2025 su contratto di assicurazione stipulati entro il 31.12.2024 per copertura del rischio morte, invalidità permanente oltre il 5 per cento o non autosufficienza, polizze vita a tutela di familiari disabili e polizze per rischi catastrofali su immobili abitativi;
  • rate di spese sostenute entro il 2024 per oneri rateizzati: bonus edilizi, colonnine per ricarica, bonus mobili/elettrodomestici e arredo giovani coppie…

Pianificare con attenzione

L’entrata in vigore dei nuovi tetti impone di ripensare con attenzione gli strumenti di pianificazione fiscale familiare. La possibilità di “moltiplicare” i plafond tra più membri del nucleo familiare diventa quindi uno strumento di corretta gestione fiscale della famiglia. Dal 1° gennaio, quindi, è bene porre maggiore attenzione sul sostenimento e la suddivisione delle spese in famiglia.

Chi è abituato a fare beneficenza dovrà pianificare bene, d’ora in poi, il tipo di donazioni che intende fare: alcune elargizioni, infatti, sono deducibili e per molte è ammessa una scelta del contribuente, che la circolare 14/E/2023 indica chiaramente come discrezionale, tra detrazione e deduzione (per esempio, per le erogazioni a enti del terzo settore iscritti al Runts, ai sensi dell’articolo 83 del codice del terzo settore). Per gli oneri deducibili non solo il beneficio dipende dall’aliquota marginale – che sopra i 50.000 euro è massima – ma non trova nemmeno applicazione il nuovo art. 16-ter, anche se le singole norme in genere prevedono limiti percentuali sul reddito.

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