Novità fiscali 2026: quali sono le misure per i titolari di farmacia?
UNA DOMANDA A…
Novità fiscali 2026: quali sono le misure per i titolari di farmacia?

L’attuazione della nuova legge di Bilancio introduce opportunità strategiche per la gestione economica della farmacia. Dall’ottimizzazione del welfare aziendale tramite buoni pasto e premi detassati al rilancio degli investimenti in beni 4.0, è essenziale pianificare per massimizzare i benefici fiscali
29 gennaio 2026
rispondono Francesco Capri e Francesco Manfredi,
dottori commercialisti – revisori legali, Studio Guandalini
Quali sono le principali novità per i titolari di farmacia presenti nella Finanziaria 2026?
La legge di Bilancio 2026 delinea un quadro di interventi mirati a sostenere la produttività e la modernizzazione delle imprese, con riflessi diretti sulla gestione quotidiana della farmacia. Di seguito, un’analisi dei principali strumenti a disposizione dei titolari di farmacia. Abbiamo selezionato alcuni dei temi per loro di maggior interesse contenuti nella Legge di Bilancio 2026.
Detassazione premi di risultato
Si tratta di una misura potenzialmente attraente, per introdurre meccanismi premiali per i collaboratori correlati all’andamento dell’attività, consistente nella riduzione dell’imposta sostitutiva dal 5 per cento all’1 per cento per il biennio 2026-2027 e nell’incremento del limite complessivo di applicazione da 3.000 euro a 5.000 euro. Occorre però prestare attenzione al fatto che il premio di risultato è un elemento aggiuntivo rispetto alla retribuzione ordinaria, erogato esclusivamente al conseguimento di specifici obiettivi aziendali definiti nell’ambito di un accordo sindacale di secondo livello.
Buoni pasto elettronici
La soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici giornalieri viene innalzata da 8 a 10 euro (tutto inalterato per quelli cartacei, fermi a 4 euro di esenzione). Questo permette ai titolari di aggiungere un elemento di welfare alle retribuzioni dei collaboratori senza aggravi fiscali e contributivi in capo al dipendente.
Nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni
L’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni sociali (art. 5 L. 448/2001), viene innalzata dal 18 per cento al 21 per cento; rimane comunque vantaggiosa rispetto al 26 per cento del regime ordinario di tassazione della plusvalenza.
Iperammortamento
Torna in vigore una vecchia conoscenza, il cosiddetto iperammortamento dei beni strumentali. Risultano agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in beni:
- materiali e immateriali strumentali nuovi (aggiornati nei nuovi Allegati IV e V alla legge di Bilancio 2026);
- materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
In particolare, i beni agevolabili per la farmacia possono essere ricondotti ai beni 4.0 di cui alle precedenti misure agevolative; nell’elenco dei beni immateriali, in merito a software e applicazioni, vi potrebbero essere soluzioni applicabili anche alle farmacie. I beni, a differenza delle passate agevolazioni 4.0, devono però essere prodotti in uno degli Stati membri dell’UE, ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo.
L’agevolazione consiste in una maggiorazione, ai fini fiscali, del costo di acquisto, che considerando le dimensioni medie della farmacia corrisponderà ragionevolmente al 180 per cento (prevista per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro).
Ipotizzando l’acquisto di un magazzino automatizzato di 150.000 euro, la quota di maggiorazione al 180 per cento è pari a 270.000 euro:
| Esercizio | Amm.to fiscale ordinario | Maggiorazione Amm.to fiscale | Tot. Amm.to fiscale | Risparmio irpef teorico 35% |
| 2016 | 11.250,00 | 20.250,00 | 31.500,00 | 11.025 |
| 2017 | 22.500,00 | 40.500,00 | 63.000,00 | 22.050 |
| 2018 | 22.500,00 | 40.500,00 | 63.000,00 | 22.050 |
| 2019 | 22.500,00 | 40.500,00 | 63.000,00 | 22.050 |
| 2020 | 22.500,00 | 40.500,00 | 63.000,00 | 22.050 |
| 2021 | 22.500,00 | 40.500,00 | 63.000,00 | 22.050 |
| 2022 | 22.500,00 | 40.500,00 | 63.000,00 | 22.050 |
| 2023 | 3.750,00 | 6.750,00 | 10.500,00 | 3.675 |
|
|
150.000,00 | 270.000,00 | 420.000,00 | 147.000,00 |
Il risparmio fiscale è individuato applicando un’aliquota media Irpef del 35 per cento; in realtà il conteggio può variare in base al reddito prodotto dalla farmacia, al numero dei soci e dalla forma giuridica: per le srl, per esempio, l’aliquota da considerare è l’Ires al 24 per cento. Nel caso sopra esemplificato si evince che il risparmio d’imposta è pari al costo del bene, seppur diluito in otto esercizi. Nel momento in cui scriviamo, però, non risulta ancora pubblicato il provvedimento attuativo, ma dalla bozza di decreto emerge un quadro di media complessità con obbligo di trasmissione delle comunicazioni preliminari (prima dell’investimento), intermedie e a completamento tramite il portale GSE. Oltre a ciò, si rende necessario dotarsi di:
- perizia tecnica asseverata che attesti caratteristiche tecniche e interconnessione del bene, sostituibile, per beni di costo inferiore a 300.000 euro, dalla dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante;
- certificazione contabile rilasciata da revisore legale per l’effettivo sostenimento delle spese;
- certificato/dichiarazione di origine attestante che il bene è prodotto nello Spazio Economico Europeo (requisito UE).
Si riapre quindi uno scenario di opportunità per la farmacia, nell’ambito del welfare e dell’innovazione tecnologica, da valutare attentamente per quest’anno ma con attenzione particolare agli aspetti burocratici, che non sono di poco conto.