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Partita IVA e lavoro dipendente sono compatibili?

UNA DOMANDA A…

Partita IVA e lavoro dipendente sono compatibili?

La coesistenza tra impiego subordinato e libera professione è possibile, ma richiede attenzione ai limiti reddituali per accedere al regime forfettario. L'analisi dei vantaggi fiscali e dei vincoli gestionali per il farmacista collaboratore

19 febbraio 2026

rispondono Francesco Capri e Francesco Manfredi,
dottori commercialisti – revisori legali, Studio Guandalini

“Sono assunta part time in una farmacia solo le mattine: posso aprire la partita Iva e fare la libera professionista al pomeriggio? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dal punto di vista fiscale?”

Sgombriamo subito il campo dai dubbi che riguardano la compatibilità tra lavoro dipendente e partita Iva: è assolutamente possibile. Per fruire del regime attualmente più agevolato, ovvero quello forfettario, occorre però rispettare un limite assoluto, ovvero non bisogna percepire un importo, relativo a un rapporto di lavoro dipendente, superiore a 35.000 euro per l’anno in corso (dall’anno successivo, salvo modifiche normative, il valore scende a 30.000 euro).

Naturalmente, come è lecito aspettarsi, non sarà possibile intrattenere rapporti professionali con il proprio datore di lavoro (quindi, dipendente la mattina e professionista il pomeriggio) o comunque con soggetti direttamente o indirettamente a lui riconducibili. Inoltre, questo regime è incompatibile con l’eventuale partecipazione a società di persone (come può essere l’immobiliare di famiglia), a prescindere dalla quota (quindi anche se fosse l’1 per cento).

Il principale vantaggio – non strettamente fiscale – riguarda la possibilità di concordare il proprio compenso professionale con il proprio committente, dal momento che non esiste un importo orario predefinito (come avviene, invece, in relazione al rapporto di lavoro dipendente, per il quale ogni componente è predeterminata), ma è quindi frutto di negoziazione. Se poi si adotta il regime forfettario, l’aliquota è particolarmente calmierata (è infatti pari al 15 per cento) e non sono richiesti particolari adempimenti, se non emettere fattura elettronica e conservarla. Peraltro, il limite attuale per rientrare nel regime forfettario è sufficientemente elevato, pari a 85.000 euro. Non essendo prevista la compilazione degli indici di affidabilità fiscale (ISA), obbligatori invece per l’attività di farmacia, di fatto non si subisce la necessità di confrontare i propri compensi con quelli individuati con tecniche statistiche dall’Agenzia delle Entrate, e quindi trovarsi nella necessità di “integrare” quanto fatturato con un’ulteriore componente, per ottenere un punteggio almeno di sufficienza o comunque più elevato rispetto a quello calcolato.

L’apertura di una partita IVA comporta però l’impossibilità di utilizzare il modello 730, e quindi di ricevere eventuali importi a credito direttamente in busta paga. Ricordiamo che il tempo richiesto dall’Agenzia delle Entrate per un rimborso ordinario si è progressivamente ridotto, ma è comunque superiore ai pochi mesi che servono per riscuoterlo tramite il datore di lavoro.

Di conseguenza, occorrerà utilizzare il Modello Redditi persone fisiche, che ha un grado di complessità più elevato; vero è che è prevista la possibilità di avvalersi del modello precompilato anche in questo caso (come per il 730), ma la compilazione, a oggi, richiede di aggiungere la parte relativa al reddito professionale manualmente. Oltre a ciò, bisogna considerare con attenzione il fatto che il regime forfettario prevede che il reddito sia assoggettato a imposta sostitutiva e non ad Irpef; pertanto, sulla parte di reddito generata dall’attività autonoma non sarà possibile applicare le classiche agevolazioni fiscali in forma di deduzioni e detrazioni applicabili invece sul reddito da lavoro dipendente.

Essere titolari di partita Iva, per un collaboratore farmacista, non richiede l’apertura di una posizione Inps presso la gestione separata dei professionisti senza cassa, ma ha comunque l’effetto di aumentare i contributi che devono essere versati all’Enpaf, che diventano pari alla quota base intera (che per il 2025 assommava a 5.367 euro); il punto di vista dell’ente previdenziale è abbastanza chiaro, dal momento che esclude di poter beneficiare di riduzioni, salvo non si sia coperti, per l’attività professionale autonoma, di altra cassa previdenziale (come pubblicato sul sito istituzionale). Dal punto di vista fiscale, questa componente è comunque deducibile (ovvero si può portare a scomputo del reddito professionale) ma, finanziariamente, se ne recupera solo una parte (il 15 per cento, nel caso di regime forfettario).

Particolare attenzione, però, va messa nella gestione dell’attività professionale: il fatto di essere dipendente la mattina, potrebbe indurre ad assimilarne le caratteristiche anche per il pomeriggio (e in effetti, la tipologia di attività svolta sostanzialmente non muta). Facciamo riferimento, per esempio, all’orario di lavoro: a stretto rigore, il professionista non dovrebbe essere integrato nell’organico come se fosse un dipendente, e sottostare in maniera pedissequa alle direttive del committente. Può sembrare un aspetto secondario, ma l’eventuale contestazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente in luogo di quello professionale può, nella peggiore delle ipotesi, comportare anche una riqualificazione fiscale, con il disconoscimento dell’aliquota forfettaria, il recupero dell’Irpef omessa e della quota di contributi a carico, oltre, naturalmente, alle relative sanzioni e interessi.

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