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Quando la pianta organica non ha spazio

UNA DOMANDA A…

Quando la pianta organica non ha spazio

L’impossibilità concreta di reperire locali idonei nella sede farmaceutica non è un dettaglio organizzativo, ma un elemento che può incidere sulla programmazione territoriale del servizio. Il TAR chiarisce quando è legittimo intervenire sulla delimitazione della zona

9 luglio 2026

risponde Quintino Lombardo, avvocato
Milano e Roma
quintino.lombardo@iusfarma.it

Nel territorio compreso nella mia sede farmaceutica non riesco a trovare locali davvero utilizzabili per la farmacia. È possibile ottenere una nuova perimetrazione?

La recente sentenza del TAR Sicilia, Palermo, Sez. V, 14 aprile 2026, n. 1051, nel decidere una complessa controversia in materia di pianificazione e attivazione dell’esercizio farmaceutico, assegnato a concorso straordinario, offre un’interessante ricostruzione dei presupposti e delle regole per la riperimetrazione della sede/zona territoriale di pertinenza quando non siano rinvenuti locali idonei all’esercizio.

È noto che, in linea generale, è possibile una modifica del provvedimento di programmazione territoriale, cioè una revisione della pianta organica delle farmacie, fondato sul presupposto della mancanza di locali idonei per una farmacia che debba aprire l’esercizio o sia costretta a trasferirlo. Si tratta di un principio piuttosto consolidato, la cui attuazione costituisce espletamento di un potere discrezionale della pubblica amministrazione, purché sia stata rigorosamente verificata l’assoluta irreperibilità di locali idonei nell’ambito territoriale originariamente assegnato.

Ricordiamo, infatti, che la sede o zona farmaceutica, intesa come ambito territoriale “riservato” ovvero “destinato” all’esercizio della pertinente farmacia, che in tale ambito detiene il monopolio sul farmaco etico e sui servizi sociosanitari, costituisce lo strumento di attuazione di una pianificazione pubblica orientata alla più efficiente distribuzione territoriale del servizio, con l’obiettivo di garantire prossimità e capillarità.

Ne deriva che, a prescindere dagli interessi del titolare della sede, la modifica della perimetrazione non potrebbe essere giustificata da mere esigenze di opportunità imprenditoriale o di convenienza economica, mentre invece richiede un accertamento puntuale, concreto e attuale dell’impossibilità di insediare l’esercizio farmaceutico nella zona originariamente assegnata.

In altre parole, se non è possibile assicurare il funzionamento della farmacia perché mancano i locali, non c’è dubbio che sia possibile – anzi, che occorra – mettere mano alla pianta organica e apportare alla sede in questione le modificazioni necessarie a far sì che il servizio sia garantito, includendovi un ambito territoriale utile, secondo la valutazione discrezionale propria delle attività di pianificazione del servizio farmaceutico.

Ma che cosa deve intendersi per “locale idoneo”?

Nella fattispecie all’esame, il Tribunale amministrativo ha assunto una prospettiva marcatamente sostanzialistica, cioè indirizzata alla situazione urbanistica in concreto.

Si è così escluso che possano considerarsi idonei:

  • immobili privi di destinazione d’uso commerciale (C1);
  • locali ubicati in zone non adeguatamente urbanizzate, per esempio con accesso da strade non ancora asfaltate;
  • strutture che comunque richiedano complessi e incerti procedimenti di mutamento della destinazione d’uso.

La “idoneità” è stata insomma declinata in termini di concreta utilizzabilità dell’immobile, pur riconoscendosi che la semplice necessità di effettuare dei lavori edilizi di adeguamento e di manutenzione di per sé non esclude l’idoneità di un immobile a ospitare l’esercizio farmaceutico.

Infatti, è davvero rara la situazione in cui un locale, già pronto o pressoché pronto per l’uso commerciale, non richieda dei lavori di adeguamento o di manutenzione per l’utilizzo quale esercizio della farmacia e, per questo motivo, la necessità di effettuare tali lavori di per sé non è ostativa alla “idoneità” dell’immobile, come riferito da Consiglio di Stato, Sez. III, 28 febbraio 2023, n. 2034.

Ciò che risulta invece problematica è la “l’attuale destinazione d’uso degli immobili considerati (C2 e C3), tale da non rendere gli stessi adeguati alle esigenze normative e commerciali di una farmacia”. Secondo il Tribunale Amministrativo, in particolare, “la necessità di eventuali ‘interventi di adeguamento e manutenzione’ non può confondersi con la chiara e attuale inidoneità urbanistica degli indicati immobili di categoria C2 e C3 ad allocare una farmacia. Solo la destinazione d’uso C1 (commerciale) consente l’esercizio di una farmacia, mentre non sono locali idonei quelli aventi destinazione d’uso diversa, comprensibilmente esclusi dall’indagine di mercato condotta dal commissario ad acta alla base del provvedimento impugnato. Il cambio di destinazione d’uso richiede dal canto suo un procedimento amministrativo, il cui esito è incerto, visto che è subordinato a una verifica dello stato legittimo dell’immobile acquistato o locato e deve tenere conto anche del grado di urbanizzazione dell’area interessata. Peraltro, come giustamente osservato dalla controinteressata, la collocazione di detti immobili in zona ‘E’ di ‘verde agricolo’ solleva gravi dubbi sulla possibilità stessa di modificare la destinazione di un magazzino/laboratorio artigianale in zona rurale in un locale commerciale, già solo per l’intrinseca inesistenza di adeguate opere di urbanizzazione”.

Nell’accertata mancanza di “locali idonei”, come sopra intesi, dunque, l’Amministrazione comunale può (anzi, deve) provvedere alle modifiche della pianta organica più opportune a consentire il concreto funzionamento del servizio farmaceutico; e, in tale occasione, sarà anche possibile la sua riperimetrazione verso aree più centrali, anche se già servite da altre farmacie, perché giustificata dalla necessità di garantire una effettiva accessibilità del servizio farmaceutico.

Tale conclusione, d’altra parte, appare coerente con la dimensione costituzionale del servizio farmaceutico, quale strumento di garanzia del diritto alla salute ex art. 32 della Costituzione, non potendosi dimenticare che l’interesse pubblico sotteso alla disciplina della pianificazione territoriale delle farmacie non risiede nella garanzia del monopolio ai titolari delle sedi e neppure in una loro distribuzione cartografica e solo teorica ma, innanzitutto, nella concreta ed efficiente fruibilità del servizio da parte della popolazione.

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