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Sedi farmaceutiche: la “corretta discrezionalità” della PA nella scelta

IL LEGALE

Sedi farmaceutiche: la “corretta discrezionalità” della PA nella scelta

(c) Freepik

Se è vero che i Comuni hanno il compito (e la libertà) di decidere rispetto a necessità e ubicazione di una nuova farmacia sul proprio territorio, questa facoltà deve essere esercitata con il supporto di provate motivazioni, logiche coerenti e corretta procedura

18 gennaio 2024

di Quintino Lombardo, Studio legale HWP Franco, Lombardo, Cosmo

Com’è noto, l’organizzazione del servizio farmaceutico sul territorio è affidata alla Pubblica amministrazione (i Comuni, con il parere delle Asl e degli Ordini dei farmacisti), che orienta le proprie scelte in base a regole sia vincolanti che discrezionali. Il numero di farmacie attivabili in un Comune è rigidamente determinato dal parametro demografico, che prevede una farmacia ogni 3.300 abitanti, con resto rilevante se pari ad almeno 1.650 abitanti, ma nei Comuni con popolazione residente inferiore a 12.500 abitanti è possibile istituire una farmacia in più, in base a una valutazione delle esigenze dell’assistenza farmaceutica derivanti dalla topografia e dalla distanza e difficoltà di accesso agli esercizi già attivi; inoltre, a determinate condizioni, è talvolta possibile istituire farmacie in luoghi particolarmente rilevanti per la vita sociale, come centri commerciali, aeroporti, stazioni ferroviarie.

Secondo gli interessi della popolazione…

Ogni sede farmaceutica è individuata dal proprio specifico ambito territoriale, o “zona” che dir si voglia, nel quale il titolare dispone del diritto di monopolio del farmaco etico, essendo preclusa l’ubicazione di una farmacia concorrente in tale territorio; l’individuazione della sede, secondo consolidata giurisprudenza, “è valutazione in cui il Comune gode di ampia discrezionalità, in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di diversi interessi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione” (tra le tante fonti, cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 2562 del 27 aprile 2018).

… ma secondo una provata coerenza logica

Corretto esercizio della discrezionalità, tuttavia, significa innanzitutto intrinseca coerenza logica rispetto alle finalità istitutive della sede: non solo rispetto agli obiettivi dichiarati della disciplina speciale, cioè l’equa distribuzione sul territorio delle farmacie, senza trascurare le zone meno densamente popolate, ma anche (e forse soprattutto) rispetto all’obiettivo che il provvedimento pianificatorio riporta a sostegno della scelta di configurare un ambito territoriale in un modo invece che in un altro.
Merita allora attenzione la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 8.500 del 25 settembre 2023, con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, è stato disposto l’annullamento di un provvedimento di revisione della pianta organica delle farmacie, proprio nella parte relativa all’individuazione del confine della sede di nuova istituzione, ravvisando la contraddittorietà logica della scelta di istituire la sede e indirizzare l’ubicazione della nuova farmacia in un ambito consistente in due frazioni rurali contermini, per poi però, in concreto, delinearne il confine in modo da consentirne l’apertura nel centro abitato principale, a notevole distanza dalle frazioni sebbene con adeguato collegamento stradale.

Discrezionale ma logico, corretto e ben motivato

L’esercizio dell’ampio potere discrezionale di cui dispone la Pubblica amministrazione, in altre parole, deve sempre poggiare non solo sull’allegata realtà dei fatti demografici e topografici, ma prima ancora su una solida coerenza rispetto all’individuata esigenza di servizio pubblico che il provvedimento organizzativo del servizio intende soddisfare: perché “corretta discrezionalità” significa: adeguata istruttoria, motivazione lineare e coerenza logica delle scelte amministrative, quale mezzo al fine rispetto all’obiettivo di assicurare a tutti i residenti il più facile accesso al servizio farmaceutico.

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